Art. 4 
 
    Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti 
 
  1.  L'esperto  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 2399  del  codice  civile  e  non  deve  essere  legato
all'impresa  o  ad  altre   parti   interessate   all'operazione   di
risanamento da rapporti  di  natura  personale  o  professionale;  il
professionista ed i soggetti con i quali e'  eventualmente  unito  in
associazione professionale non  devono  aver  prestato  negli  ultimi
cinque anni attivita' di lavoro  subordinato  o  autonomo  in  favore
dell'imprenditore  ne'  essere   stati   membri   degli   organi   di
amministrazione  o  controllo   dell'impresa   ne'   aver   posseduto
partecipazioni in essa. 
  2. L'esperto opera in modo professionale, riservato,  imparziale  e
indipendente. Nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo  2,
comma 2, puo' chiedere  all'imprenditore  e  ai  creditori  tutte  le
informazioni utili o necessarie e puo' avvalersi di  soggetti  dotati
di specifica competenza, anche nel settore  economico  in  cui  opera
l'imprenditore, e di un revisore legale. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4,  l'esperto
non puo' essere tenuto a deporre sul  contenuto  delle  dichiarazioni
rese  e  delle  informazioni  acquisite  nell'esercizio   delle   sue
funzioni, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad  altra
autorita'. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del  codice
di procedura penale e le garanzie previste  per  il  difensore  dalle
disposizioni dell'articolo 103 del  codice  di  procedura  penale  in
quanto compatibili. 
  4. Durante le trattative le parti si comportano secondo buona  fede
e correttezza. 
  5.  L'imprenditore  ha  il  dovere  di  rappresentare  la   propria
situazione  all'esperto,  ai  creditori   e   agli   altri   soggetti
interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio
e  l'impresa  senza  pregiudicare  ingiustamente  gli  interessi  dei
creditori. 
  6. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro  mandatari  e  i
cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative
in modo attivo e informato. L' accesso  alla  composizione  negoziata
della crisi  non  costituisce  di  per  se'  causa  di  revoca  degli
affidamenti bancari concessi all'imprenditore. 
  7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative  hanno  il  dovere  di
collaborare lealmente e in modo sollecito con  l'imprenditore  e  con
l'esperto e rispettano l'obbligo  di  riservatezza  sulla  situazione
dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e
sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le  medesime
parti danno riscontro alle proposte e  alle  richieste  che  ricevono
durante le trattative con risposta tempestiva e motivata. 
  8. Ove non siano previste, dalla legge o dai  contratti  collettivi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6
febbraio  2007,  n.  25,  diverse   procedure   di   informazione   e
consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte
rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro  di  una
pluralita'  di   lavoratori,   anche   solo   per   quanto   riguarda
l'organizzazione del lavoro  o  le  modalita'  di  svolgimento  delle
prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente piu'  di
quindici dipendenti, prima della adozione delle misure,  informa  con
comunicazione scritta,  trasmessa  anche  tramite  posta  elettronica
certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo  47,  comma  1,
della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni
dalla ricezione dell'informativa, possono  chiedere  all'imprenditore
un incontro. La conseguente consultazione  deve  avere  inizio  entro
cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo  diverso  accordo
tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal  suo
inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto
e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni  qualificate
come tali  dal  datore  di  lavoro  o  dai  suoi  rappresentanti  nel
legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione e'
redatto, ai soli  fini  della  determinazione  del  compenso  di  cui
all'articolo  16,  comma  4,  un  sintetico   rapporto   sottoscritto
dall'imprenditore e dall'esperto.