Art. 5 
 
       Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento 
 
  1. L'istanza di  nomina  dell'esperto  indipendente  e'  presentata
tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 3  mediante  la
compilazione  di  un  modello,   ivi   disponibile,   contenente   le
informazioni  utili  ai  fini  della  nomina  e   dello   svolgimento
dell'incarico da parte dell'esperto nominato. 
  2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 e'  definito  con  il
decreto  dirigenziale  del   Ministero   della   giustizia   di   cui
all'articolo 3, comma 2. 
  3. L'imprenditore, al  momento  della  presentazione  dell'istanza,
inserisce nella piattaforma telematica: 
    a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se  non  gia'  depositati
presso  l'ufficio  del  registro  delle  imprese,  oppure,  per   gli
imprenditori  che  non  sono  tenuti  al  deposito  dei  bilanci,  le
dichiarazioni dei redditi e dell'IVA  degli  ultimi  tre  periodi  di
imposta, nonche' una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata
a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza; 
    b) una relazione chiara e sintetica  sull'attivita'  in  concreto
esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei  mesi  e
le iniziative industriali che intende adottare; 
    c) l'elenco  dei  creditori,  con  l'indicazione  dei  rispettivi
crediti scaduti e a scadere  e  dell'esistenza  di  diritti  reali  e
personali di garanzia; 
    d) una dichiarazione  sulla  pendenza,  nei  suoi  confronti,  di
ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello
stato di insolvenza; 
    e) il certificato unico dei debiti tributari di cui  all'articolo
364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; 
    f) la  situazione  debitoria  complessiva  richiesta  all'Agenzia
delle entrate-Riscossione; 
    g)  il  certificato  dei  debiti   contributivi   e   dei   premi
assicurativi  di  cui  all'articolo  363,  comma   1,   del   decreto
legislativo n. 14 del 2019, oppure, se non disponibile, il  documento
unico di regolarita' contributiva; 
    h) un estratto delle informazioni  presenti  nella  Centrale  dei
rischi gestita  dalla  Banca  d'Italia  non  anteriore  di  tre  mesi
rispetto alla presentazione dell'istanza. 
  4. L'esperto, verificata la  propria  indipendenza  e  il  possesso
delle competenze e della disponibilita' di tempo  necessarie  per  lo
svolgimento  dell'incarico,  entro  due   giorni   lavorativi   dalla
ricezione della nomina, comunica  all'imprenditore  l'accettazione  e
contestualmente inserisce  la  dichiarazione  di  accettazione  nella
piattaforma. In caso contrario  ne  da'  comunicazione  riservata  al
soggetto che l'ha nominato perche' provveda  alla  sua  sostituzione.
Non possono essere assunti piu' di due incarichi contemporaneamente. 
  5.  L'esperto,  accettato   l'incarico,   convoca   senza   indugio
l'imprenditore per valutare l'esistenza di una  concreta  prospettiva
di  risanamento,  anche  alla   luce   delle   informazioni   assunte
dall'organo di controllo  e  dal  revisore  legale,  ove  in  carica.
L'imprenditore partecipa personalmente  e  puo'  farsi  assistere  da
consulenti.  Se  ritiene  che  le  prospettive  di  risanamento  sono
concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di
risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando
i successivi incontri  con  cadenza  periodica  ravvicinata.  Se  non
ravvisa  concrete  prospettive  di   risanamento,   all'esito   della
convocazione o in un momento successivo,  l'esperto  ne  da'  notizia
all'imprenditore e al segretario generale della camera di  commercio,
industria, artigianato  e  agricoltura  che  dispone  l'archiviazione
dell'istanza di composizione negoziata. 
  6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti
possono presentare  osservazioni  sull'indipendenza  dell'esperto  al
segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perche',  valutate
le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo  ritiene  opportuno
provveda alla sua sostituzione. 
  7.  L'incarico  dell'esperto  si  considera  concluso  se,  decorsi
centottanta giorni dalla accettazione  della  nomina,  le  parti  non
hanno individuato, anche a seguito di  sua  proposta,  una  soluzione
adeguata per il superamento delle condizioni di cui  all'articolo  2,
comma  1.  L'incarico  puo'  proseguire  quando  tutte  le  parti  lo
richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando  la  prosecuzione
dell'incarico e' resa necessaria  dal  ricorso  dell'imprenditore  al
tribunale ai sensi degli articoli 7 e 10.  In  caso  di  sostituzione
dell'esperto o nell'ipotesi di  cui  all'articolo  13,  comma  8,  il
termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione  del  primo
esperto nominato. 
  8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una  relazione  finale
che inserisce nella piattaforma e  comunica  all'imprenditore  e,  in
caso di concessione delle misure protettive e cautelari di  cui  agli
articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara  cessati
gli effetti.