Art. 6 
 
                          Misure protettive 
 
  1.  L'imprenditore  puo'  chiedere,   con   l'istanza   di   nomina
dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalita'  di
cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive  del
patrimonio. L'istanza di  applicazione  delle  misure  protettive  e'
pubblicata nel registro  delle  imprese  unitamente  all'accettazione
dell'esperto e, dal  giorno  della  pubblicazione,  i  creditori  non
possono  acquisire  diritti  di  prelazione  se  non  concordati  con
l'imprenditore ne' possono iniziare o proseguire azioni  esecutive  e
cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui  diritti  con  i  quali
viene esercitata l'attivita' d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti. 
  2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce  nella
piattaforma telematica una  dichiarazione  sull'esistenza  di  misure
esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un  aggiornamento
sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi  dell'articolo
5, comma 3, lettera d). 
  3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti  di  credito  dei
lavoratori. 
  4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1  e
fino  alla   conclusione   delle   trattative   o   all'archiviazione
dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza  dichiarativa  di
fallimento o di accertamento  dello  stato  di  insolvenza  non  puo'
essere pronunciata. 
  5. I creditori interessati dalle  misure  protettive  non  possono,
unilateralmente, rifiutare l'adempimento  dei  contratti  pendenti  o
provocarne la risoluzione, ne'  possono  anticiparne  la  scadenza  o
modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del  mancato
pagamento dei loro crediti anteriori.