Art. 7 
 
      Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari 
 
  1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di  cui  all'articolo
6, comma 1, con ricorso presentato  lo  stesso  giorno  al  tribunale
competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo  1942,
n. 267, chiede la conferma o la modifica delle misure  protettive  e,
ove occorre, l'adozione dei  provvedimenti  cautelari  necessari  per
condurre  a  termine  le  trattative.  Entro  trenta   giorni   dalla
pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1,  l'imprenditore
chiede la pubblicazione nel registro  delle  imprese  del  numero  di
ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o  il  ritardato
deposito del ricorso e' causa di inefficacia  delle  misure  previste
dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso  inutilmente
il termine di cui al secondo periodo,  l'iscrizione  dell'istanza  e'
cancellata dal registro delle imprese. 
  2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita: 
    a) i bilanci degli ultimi tre  esercizi  oppure,  quando  non  e'
tenuto al deposito  dei  bilanci,  le  dichiarazioni  dei  redditi  e
dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta; 
    b) una situazione patrimoniale e  finanziaria  aggiornata  a  non
oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso; 
    c)  l'elenco  dei  creditori,  individuando  i  primi  dieci  per
ammontare,  con  indicazione  dei   relativi   indirizzi   di   posta
elettronica certificata, se disponibili, oppure  degli  indirizzi  di
posta elettronica non  certificata  per  i  quali  sia  verificata  o
verificabile la titolarita' della singola casella; 
    d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un  prospetto
delle iniziative di carattere industriale che intende adottare; 
    e)  una  dichiarazione  avente   valore   di   autocertificazione
attestante,   sulla   base   di   criteri   di    ragionevolezza    e
proporzionalita', che l'impresa puo' essere risanata; 
    f) il nominativo dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo  3,
commi 6, 7 e 8,  con  il  relativo  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata. 
  3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso fissa,
con decreto, l'udienza, da tenersi  preferibilmente  con  sistemi  di
videoconferenza. Il decreto  e'  notificato  dal  ricorrente  con  le
modalita'  indicate   dal   tribunale   che   prescrive,   ai   sensi
dell'articolo 151  del  codice  di  procedura  civile,  le  forme  di
notificazione opportune per garantire la celerita' del  procedimento.
Il tribunale, se verifica che il ricorso non e' stato depositato  nel
termine previsto dal comma 1,  dichiara  l'inefficacia  delle  misure
protettive senza fissare l'udienza prevista dal  primo  periodo.  Gli
effetti protettivi  prodotti  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,
cessano altresi' se, nel termine di cui al primo periodo, il  giudice
non provvede alla fissazione dell'udienza. 
  4. All'udienza il tribunale, sentite le parti e l'esperto e  omessa
ogni  formalita'  non  essenziale  al  contraddittorio,  nomina,   se
occorre, un ausiliario  ai  sensi  dell'articolo  68  del  codice  di
procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili  in
relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e
ai  provvedimenti  di  conferma,  revoca  o  modifica  delle   misure
protettive. Se le  misure  protettive  o  i  provvedimenti  cautelari
richiesti incidono sui  diritti  dei  terzi,  costoro  devono  essere
sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale  stabilisce
la durata, non inferiore  a  trenta  e  non  superiore  a  centoventi
giorni, delle misure protettive  e,  se  occorre,  dei  provvedimenti
cautelari  disposti.  Su  richiesta   dell'imprenditore   e   sentito
l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative
intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a  determinati
creditori o categorie di creditori. 
  5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma  4,  su
istanza  delle  parti  e  acquisito  il  parere  dell'esperto,   puo'
prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario  ad
assicurare il buon esito  delle  trattative.  La  durata  complessiva
delle misure non puo' superare i duecentoquaranta giorni. 
  6. Su istanza dell'imprenditore, di  uno  o  piu'  creditori  o  su
segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso  i  provvedimenti
di cui al comma 4  puo',  in  qualunque  momento,  sentite  le  parti
interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne
la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo  di  assicurare  il
buon esito delle trattative o  appaiono  sproporzionate  rispetto  al
pregiudizio arrecato ai creditori istanti. 
  7. I procedimenti disciplinati dal presente  articolo  si  svolgono
nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice  di
procedura civile e il tribunale provvede in composizione  monocratica
con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle  imprese
entro il giorno successivo. Contro l'ordinanza e' ammesso reclamo  ai
sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.