Art. 8 
 
Sospensione degli obblighi di cui  agli  articoli  2446  e  2447  del
                            codice civile 
 
  1. Con l'istanza prevista dall'articolo 6, comma 1,  l'imprenditore
puo' dichiarare che, dalla pubblicazione  della  medesima  istanza  e
sino  alla   conclusione   delle   trattative   o   all'archiviazione
dell'istanza di composizione negoziata, non  si  applicano  nei  suoi
confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma,  2447,  2482-bis,
quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e la causa
di scioglimento della societa' per riduzione o perdita  del  capitale
sociale  di  cui  agli  articoli  2484,  primo  comma,   n.   4),   e
2545-duodecies del codice civile.