Art. 7 
 
                      Contact center Green pass 
 
  1. All'articolo 1, comma 621-bis, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo: 
      1)  le  parole  «La  competente  struttura  per   l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio  dei
ministri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il  Ministero   della
salute»; 
      2) dopo le parole «dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87»,  sono
aggiunte le seguenti: «,  quale  servizio  supplementare  rispetto  a
quello  di  contact  center  reso  in  potenziamento   del   Servizio
1500-numero   di   pubblica   utilita',   di   cui   all'articolo   1
dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile
dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale  integrazione
dei rapporti negoziali in essere»; 
    b) al secondo periodo, le  parole  «1  milione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «4 milioni». 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal  comma  1,  lettera  b)
pari a 3 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»,  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero.