(Allegato 1-art. 1)
                                                           Allegato 1 
 
                PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                Conferenza permanente per i rapporti 
           tra lo Stato, le regioni e le Province autonome 
                       di Trento e di Bolzano 
 
Accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della  legge  11  gennaio
  2018, n. 3, tra il Governo, le Regioni e le  Province  autonome  di
  Trento e di Bolzano  concernente  l'istituzione  della  professione
  sanitaria dell'Osteopata. (Rep. Atti  n.  185/CSR  del  5  novembre
  2020). 
 
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
    Nella odierna seduta del 5 novembre 2020: 
    Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al  Governo
in  materia  di  sperimentazione  clinica  dei   medicinali   nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni  sanitarie  e  per  la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute che,  all'articolo  7,
comma 1, prevede l'individuazione delle professioni dell'osteopata  e
del  chiropratico  per  l'istituzione  delle  quali  si  applica   la
procedura di cui all'articolo 5 comma 2 della legge 1° febbraio 2006,
n. 43, come modificata dalla presente legge; 
    Visto in particolare il comma 2 del medesimo articolo 7, il quale
prevede che con accordo stipulato in questa Conferenza sono stabiliti
ambito di attivita' e funzioni caratterizzanti  tali  professioni,  i
criteri  di  valutazione  dell'esperienza  professionale,  nonche'  i
criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti; 
    Vista la nota del 30 gennaio 2020,  con  la  quale  il  Ministero
della salute ha inviato lo schema di accordo in  argomento,  diramata
alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dall'Ufficio  di
Segreteria di questa Conferenza il 31 gennaio 2020; 
    Vista la nota del 30 giugno, con la quale l'Ufficio di Segreteria
ha chiesto alle Regioni gli intendimenti sul provvedimento; 
    Vista la nota del 16 settembre 2020, con la  quale  l'Ufficio  di
Segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica per
l'esame  del  provvedimento  per  il  giorno  23  settembre  2020  in
modalita' videoconferenza, nel corso della  quale  il  rappresentante
del  Coordinamento  regionale,  Regione  Veneto,  ha  consegnato   un
documento  di  osservazioni  e  proposte  di   modifica   del   testo
dell'accordo, sul quale il rappresentante del Ministero della  salute
ha espresso la disponibilita' a rivedere il testo dell'accordo; 
    Vista la nota del 14 ottobre 2020, con la quale il  Coordinamento
della Commissione ha trasmesso all'Ufficio di  Segreteria  di  questa
Conferenza una proposta di modifica del testo dell'accordo, a seguito
delle interlocuzioni delle Regioni con il Ministero della salute; 
    Vista la nota del 4 novembre 2020,  con  la  quale  il  Ministero
della  salute  ha  trasmesso  la  nuova  versione  dell'accordo   con
recepimento delle proposte di modifica delle Regioni, tempestivamente
diramata alle Regioni e Province autonome dall'Ufficio di  Segreteria
di questa Conferenza; 
    Acquisito, in corso  di  seduta,  l'assenso  del  Governo,  delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 
 
                          SANCISCE ACCORDO 
 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nei seguenti termini: 
    Visto il parere reso dal Consiglio Superiore di Sanita' - Sezione
II - nella seduta dell'8 ottobre 2019; 
    Considerato che allo stato attuale i trattamenti osteopatici  non
sono riconosciuti quali prestazioni erogabili dal Servizio  sanitario
nazionale; 
    Ritenuto pertanto che  la  professione  sanitaria  dell'Osteopata
potra' operare nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie  pubbliche
solo allorquando le relative prestazioni saranno inserite nei  Lea  e
fermo  restando  l'individuazione  di  adeguate  risorse  finanziarie
aggiuntive del Fondo sanitario nazionale a fronte dei relativi  costi
sorgenti; 
 
                             SI CONVIENE 
 
                               Art. 1. 
 
      Individuazione della figura e del profilo dell'osteopata 
 
    1. L'osteopata e' il professionista  sanitario,  in  possesso  di
laurea triennale universitaria abilitante  o  titolo  equipollente  e
dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma, o
in  collaborazione  con  altre   figure   sanitarie   interventi   di
prevenzione e mantenimento della  salute  attraverso  il  trattamento
osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili  a  patologie,
nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico.