(Allegato 1-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                  Ambiti di attivita' e competenza 
 
    1.  L'osteopata,  in  riferimento  alla  diagnosi  di  competenza
medica, e  all'indicazione  o  la  controindicazione  al  trattamento
osteopatico  ed  effettua  la  valutazione   osteopatica   attraversa
l'osservazione, la palpazione percettiva e  i  test  osteopatici  per
individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni  somatiche
del sistema muscolo scheletrico. 
    2. L'osteopata opera con le seguenti modalita': 
      a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone  modalita'
di  trattamento  selezionando  approcci   e   tecniche   osteopatiche
esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente
ed al contesto clinico; 
      b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignita'  e  della
sensibilita' del paziente, il  trattamento  manipolativo  osteopatico
attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente; 
      c) valuta gli esiti del trattamento  osteopatico,  ne  verifica
l'appropriatezza e  pianifica  il  follow-up  condividendoli  con  il
paziente,  con  eventuali  caregiver  e/o  con  altri  professionisti
sanitari; 
      d) al  fine  di  prevenire  alterazioni  dell'apparato  muscolo
scheletrico,  promuove  azioni  educative  verso   il   soggetto   in
trattamento, verso la famiglia e la collettivita'; educa il  paziente
nelle abilita' di  autogestione  dell'organismo  e  ne  pianifica  il
percorso educativo anche in collaborazione con altri  professionisti;
a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata  e
gli obiettivi di recupero funzionale  riabilitativo  e  psicosociale;
reindirizza  il  paziente  al  medico  inviante  quando   i   sintomi
persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.