Art. 2 
 
                       Modalita' di attuazione 
 
  1. Le Regioni provvedono a dare attuazione alle linee di azione  di
cui all'articolo 1 attraverso l'adozione di misure  che,  nell'ambito
dell'autonomia ad esse riconosciuta, favoriscano l'integrazione tra i
servizi pubblici e  le  strutture  private  accreditate  che  erogano
prestazioni  sociosanitarie,  gli  enti  del  Terzo  settore   e   le
associazioni di auto-aiuto della rete  territoriale  locale,  potendo
prevedere, nell'ambito delle risorse finanziarie  disponibili,  anche
forme di maggiore tutela per la popolazione.