Art. 4 
 
                      Integrazione del giudizio 
 
  1. Nell'integrazione del giudizio di primo  grado,  il  funzionario
preposto  all'ufficio  di  livello  dirigenziale  generale   di   cui
all'articolo 106, secondo  comma,  terzo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  che  e'  il
valutatore di secondo grado, si avvale degli elementi in suo possesso
e, per i funzionari in servizio presso gli uffici consolari e  per  i
titolari di cancelleria consolare, di quelli forniti dalla  Direzione
generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie. 
  2.  L'integrazione  del  giudizio  comporta   la   verifica   della
corrispondenza fra i dati forniti nel primo grado e gli  elementi  in
possesso dell'amministrazione centrale e mette in luce  la  rilevanza
dell'attivita'  svolta  dal  funzionario  valutato  nel  piu'   ampio
contesto dell'ufficio di livello dirigenziale generale nel cui ambito
egli presta servizio. 
  3.   Se   riscontra    elementi    suscettibili    di    modificare
significativamente la valutazione di primo grado,  il  valutatore  di
secondo grado  lo  attesta  nell'apposita  sezione  della  scheda  di
valutazione. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 106 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: 
                «Art.  106  (Valutazione  periodica  dei   funzionari
          diplomatici  appartenenti  ai  gradi   di   segretario   di
          legazione e consigliere di legazione). - Per  i  funzionari
          diplomatici  appartenenti  ai  gradi   di   segretario   di
          legazione e consigliere di legazione viene  redatta  al  31
          dicembre di ogni anno una scheda di valutazione, secondo le
          modalita' stabilite con regolamento da emanarsi,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
          successive modificazioni ed integrazioni, con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del
          Ministro degli affari esteri, dirette  ad  assicurare,  nel
          rispetto dei principi generali vigenti in tale materia,  la
          massima trasparenza ed oggettivita' delle  valutazioni.  La
          scheda contiene, tra l'altro, una  dettagliata  descrizione
          delle funzioni svolte dall'interessato, della situazione di
          carattere  ambientale  e  delle   difficolta'   affrontate,
          l'indicazione  dei  risultati   raggiunti   rispetto   agli
          obbiettivi  assegnati,  nonche'   una   valutazione   circa
          l'attitudine ad  assumere  maggiori  responsabilita'  ed  a
          svolgere le funzioni del grado superiore. 
              La redazione della scheda di valutazione e'  effettuata
          per  il  personale  in  servizio  a  Roma  dal  funzionario
          preposto all'ufficio  di  livello  dirigenziale  presso  il
          quale il servizio e' prestato; per il personale in servizio
          in un ufficio all'estero dal capo dell'ufficio  stesso.  Il
          redattore  della  scheda  tiene  conto  di  una   relazione
          presentata dall'interessato sulle attivita' da  lui  svolte
          durante l'anno in esame, che rimane  allegata  alla  scheda
          stessa. Il  giudizio  e'  integrato  per  il  personale  in
          servizio a Roma dal  funzionario  preposto  all'ufficio  di
          livello  dirigenziale  generale  in  cui  il  servizio   e'
          prestato; per  il  personale  in  servizio  all'estero  dal
          funzionario preposto  alla  direzione  generale  geografica
          competente per il Paese  in  cui  il  servizio  e'  svolto,
          oppure,  qualora  il  servizio  sia   effettuato   in   una
          rappresentanza   diplomatica    permanente    presso    una
          organizzazione  internazionale,  dal  funzionario  preposto
          alla  direzione  generale   che   cura   i   rapporti   con
          l'organizzazione  stessa.  Il  giudizio  complessivo  viene
          attribuito dal consiglio di amministrazione.».