Art. 4 Integrazione del giudizio 1. Nell'integrazione del giudizio di primo grado, il funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 106, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che e' il valutatore di secondo grado, si avvale degli elementi in suo possesso e, per i funzionari in servizio presso gli uffici consolari e per i titolari di cancelleria consolare, di quelli forniti dalla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie. 2. L'integrazione del giudizio comporta la verifica della corrispondenza fra i dati forniti nel primo grado e gli elementi in possesso dell'amministrazione centrale e mette in luce la rilevanza dell'attivita' svolta dal funzionario valutato nel piu' ampio contesto dell'ufficio di livello dirigenziale generale nel cui ambito egli presta servizio. 3. Se riscontra elementi suscettibili di modificare significativamente la valutazione di primo grado, il valutatore di secondo grado lo attesta nell'apposita sezione della scheda di valutazione.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 106 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: «Art. 106 (Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione). - Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione viene redatta al 31 dicembre di ogni anno una scheda di valutazione, secondo le modalita' stabilite con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, dirette ad assicurare, nel rispetto dei principi generali vigenti in tale materia, la massima trasparenza ed oggettivita' delle valutazioni. La scheda contiene, tra l'altro, una dettagliata descrizione delle funzioni svolte dall'interessato, della situazione di carattere ambientale e delle difficolta' affrontate, l'indicazione dei risultati raggiunti rispetto agli obbiettivi assegnati, nonche' una valutazione circa l'attitudine ad assumere maggiori responsabilita' ed a svolgere le funzioni del grado superiore. La redazione della scheda di valutazione e' effettuata per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale presso il quale il servizio e' prestato; per il personale in servizio in un ufficio all'estero dal capo dell'ufficio stesso. Il redattore della scheda tiene conto di una relazione presentata dall'interessato sulle attivita' da lui svolte durante l'anno in esame, che rimane allegata alla scheda stessa. Il giudizio e' integrato per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio e' prestato; per il personale in servizio all'estero dal funzionario preposto alla direzione generale geografica competente per il Paese in cui il servizio e' svolto, oppure, qualora il servizio sia effettuato in una rappresentanza diplomatica permanente presso una organizzazione internazionale, dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa. Il giudizio complessivo viene attribuito dal consiglio di amministrazione.».