Art. 5 Giudizio complessivo 1. Successivamente all'integrazione del giudizio, Il Consiglio di amministrazione del Ministero attribuisce al valutato uno dei seguenti giudizi complessivi: a) insufficiente, corrispondente a un punteggio inferiore a 70 punti su 100; b) sufficiente, corrispondente a un punteggio di 70 punti su 100; c) discreto, corrispondente a un punteggio di 75 punti su 100; d) buono, corrispondente a punteggio di 80 punti su 100; e) distinto, corrispondente a un punteggio di 85 punti su 100; f) ottimo, corrispondente a punteggio di 90 punti su 100; g) eccellente, corrispondente a un punteggio di 95 punti su 100; h) eccezionale, corrispondente a un punteggio di 100 punti su 100. 2. Nella motivazione del giudizio complessivo, il Consiglio di amministrazione indica i settori di attivita' per i quali si riconosce maggiore attitudine e gli aspetti del profilo professionale e del servizio reso suscettibili di specifico apprezzamento. In caso di attribuzione di un giudizio complessivo pari o inferiore a «buono», il Consiglio di amministrazione indica le attivita' e gli aspetti del profilo professionale suscettibili di miglioramento. 3. Il giudizio complessivo di «eccezionale» di cui al comma 1, lettera h), e' attribuito con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di amministrazione, indicando espressamente i risultati di assoluta straordinarieta' obiettivamente rilevati e documentati, conseguiti in situazioni nelle quali il funzionario e' stato investito di dirette responsabilita', con particolare riguardo al servizio all'estero. 4. Il Consiglio di amministrazione fornisce una specifica e fattuale indicazione dei motivi che hanno condotto a un giudizio complessivo inferiore alla somma dei punteggi parziali attribuiti dai valutatori di primo e secondo grado. 5. Il funzionario valutato prende conoscenza del giudizio complessivo, unitamente al restante contenuto della scheda.