Art. 3 
 
        Estensione della rateazione per i piani di dilazione 
 
  1.  All'articolo  68  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  al
comma 2-ter, dopo le parole «rateazione,» sono inserite le  seguenti:
«rispettivamente, di diciotto e». 
  2. I debitori che, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, siano incorsi in decadenza da  piani  di  dilazione  di  cui
all'articolo 19  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell'8  marzo  2020  sono
automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente  ai  quali
il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68,
commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 e' fissato al 31
ottobre 2021,  ferma  restando  l'applicazione  a  tali  piani  delle
disposizioni del comma 1 del presente articolo. 
  3. Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione  di
cui al comma 2: 
    a) restano validi gli atti  e  i  provvedimenti  adottati  e  gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo  dal  1°
ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici  sorti
sulla base dei medesimi; 
    b) restano acquisiti,  relativamente  ai  versamenti  delle  rate
sospese  dei  predetti  piani  eventualmente  eseguiti  nello  stesso
periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
nonche' le sanzioni  e  le  somme  aggiuntive  corrisposte  ai  sensi
dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio  1999,
n. 46.