Art. 10 
 
              Continuita' operativa e disaster recovery 
 
  1. Al fine di garantire la  continuita'  operativa  e  il  disaster
recovery, il gestore del  sistema  telematico  definisce  e  aggiorna
periodicamente il documento di gestione della  continuita'  operativa
(Business Impact Analysis - BIA),  nonche'  i  piani  di  continuita'
operativa e disaster recovery redatti in conformita' alle linee guida
in materia emanate da AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  71  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art.  71  (Regole  tecniche).  -  1.  L'AgID,   previa
          consultazione pubblica da svolgersi  entro  il  termine  di
          trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti  e  il
          Garante per la protezione dei dati personali nelle  materie
          di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
          unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
          e di indirizzo per l'attuazione  del  presente  Codice.  Le
          Linee guida divengono efficaci dopo la  loro  pubblicazione
          nell'apposita  area   del   sito   Internet   istituzionale
          dell'AgID e di essa  ne  e'  data  notizia  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. Le  Linee  guida  sono
          aggiornate o modificate con la procedura di  cui  al  primo
          periodo. 
              1-bis. 
              1-ter. Le regole tecniche di  cui  al  presente  codice
          sono  dettate  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici   di
          accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
          2004, n. 4, alle  discipline  risultanti  dal  processo  di
          standardizzazione tecnologica a livello  internazionale  ed
          alle normative dell'Unione europea. 
              2.».