Art. 10 Continuita' operativa e disaster recovery 1. Al fine di garantire la continuita' operativa e il disaster recovery, il gestore del sistema telematico definisce e aggiorna periodicamente il documento di gestione della continuita' operativa (Business Impact Analysis - BIA), nonche' i piani di continuita' operativa e disaster recovery redatti in conformita' alle linee guida in materia emanate da AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo. 1-bis. 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 2.».