Art. 17 
 
                 Modalita' telematica di svolgimento 
            dell'attivita' della commissione giudicatrice 
 
  1. Il sistema telematico consente ai componenti  della  commissione
giudicatrice l'accesso  alla  documentazione  di  gara  inserita  nel
sistema telematico dagli operatori economici. Il  sistema  telematico
consente anche, previa autorizzazione della  medesima  commissione  e
nei   limiti    dell'autorizzazione    concessa,    lo    svolgimento
dell'attivita' istruttoria di competenza  degli  eventuali  segretari
responsabili del procedimento o componenti del seggio di gara. 
  2. Il sistema telematico  consente  la  gestione  telematica  delle
sedute collegiali della  commissione  giudicatrice  verificando,  ove
necessario, l'accesso al sistema telematico di tutti  i  soggetti  di
cui al comma 1 e il loro collegamento nel corso  dell'intera  seduta.
Esso garantisce, inoltre, la riservatezza delle sedute collegiali che
non sono pubbliche, con le modalita' definite nelle  regole  tecniche
di cui all'articolo 2, comma 2. 
  3. Il sistema telematico consente l'acquisizione dei verbali  o  la
loro redazione e registra le sedute della  commissione  giudicatrice,
anche garantendo la segretezza della registrazione delle  sedute  non
pubbliche.