Art. 19 
 
       Apertura e verifica della documentazione amministrativa 
 
  1.  Tramite  il  sistema  telematico,  agli   operatori   economici
partecipanti sono comunicate la data e l'ora della seduta pubblica in
cui si procede all'apertura della documentazione amministrativa. 
  2.  A  partire  dal  momento  dell'apertura  della   documentazione
amministrativa  e  fino  alla   conclusione   della   relativa   fase
valutativa,  il  sistema  telematico  non  consente  l'accesso   alla
documentazione di  cui  agli  articoli  21  e  22,  salvo  che  detta
documentazione sia gia' stata aperta e la  relativa  valutazione  sia
gia' stata conclusa. 
  3. Il sistema  telematico  permette  alla  stazione  appaltante  di
consultare e verificare la documentazione amministrativa richiesta ai
fini dell'ammissibilita' alla procedura di  gara  e  di  attivare  il
soccorso  istruttorio   o   la   richiesta   di   chiarimenti   sulla
documentazione  presentata.  Il  sistema  telematico  consente   agli
operatori economici partecipanti di accedere agli  atti  di  gara  ai
sensi della normativa vigente. 
  4. Il sistema  telematico  consente  alla  stazione  appaltante  la
redazione,  l'acquisizione  e  la  notifica  del   provvedimento   di
ammissione o di esclusione degli operatori economici e  lo  inserisce
nel fascicolo informatico di cui all'articolo 7. 
  5. In caso di esclusione dalla gara di un partecipante, il  sistema
telematico, nel  rispetto  della  normativa  vigente,  consente  alla
stazione appaltante la comunicazione del  relativo  provvedimento  di
esclusione alla banca dati nazionale dei contratti  pubblici  (BDNCP)
di  cui  all'articolo  213,  comma  8,  del  codice,  anche  ai  fini
dell'iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici  di
cui all'articolo 213, comma 10, del codice. 
  6. Al termine della verifica  della  documentazione  amministrativa
presentata dagli operatori economici, il sistema telematico  conferma
gli  esiti  delle  verifiche  di  cui  al  comma  3,  consentendo  la
prosecuzione della procedura per i soli soggetti ammessi. 
  7. Ove ne ricorrano le condizioni, il sistema  telematico  consente
alla stazione appaltante di modificare  gli  esiti  delle  verifiche,
garantendo la tracciabilita' delle modifiche apportate. 
  8. La stazione appaltante provvede, tramite il sistema  telematico,
all'invio della notifica di ammissione o di esclusione agli operatori
economici. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  213  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 213 (Autorita' Nazionale Anticorruzione). - 1. La
          vigilanza  e  il  controllo  sui   contratti   pubblici   e
          l'attivita' di regolazione degli stessi,  sono  attribuiti,
          nei  limiti  di  quanto  stabilito  dal  presente   codice,
          all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  (ANAC)   di   cui
          all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare
          illegalita' e corruzione. 
              2.  L'ANAC,   attraverso   linee   guida,   bandi-tipo,
          capitolati-tipo,  contratti-tipo  ed  altri  strumenti   di
          regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce  la
          promozione dell'efficienza, della  qualita'  dell'attivita'
          delle stazioni  appaltanti,  cui  fornisce  supporto  anche
          facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita' dei
          procedimenti amministrativi e favorisce lo  sviluppo  delle
          migliori pratiche. Trasmette  alle  Camere,  immediatamente
          dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli  altri
          atti di cui al  precedente  periodo  ritenuti  maggiormente
          rilevanti in termini di impatto, per  numero  di  operatori
          potenzialmente coinvolti,  riconducibilita'  a  fattispecie
          criminose, situazioni anomale o  comunque  sintomatiche  di
          condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta
          ferma l'impugnabilita' delle decisioni e degli atti assunti
          dall'ANAC  innanzi  ai  competenti  organi   di   giustizia
          amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida,
          si dota, nei modi  previsti  dal  proprio  ordinamento,  di
          forme e metodi di consultazione, di analisi e  di  verifica
          dell'impatto della  regolazione,  di  consolidamento  delle
          linee guida in testi unici integrati, organici  e  omogenei
          per materia, di adeguata pubblicita', anche sulla  Gazzetta
          Ufficiale, in modo che siano rispettati la  qualita'  della
          regolazione e il divieto di introduzione o di  mantenimento
          di  livelli  di  regolazione  superiori  a  quelli   minimi
          richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice. 
              3.  Nell'ambito  dei   poteri   ad   essa   attribuiti,
          l'Autorita': 
                a) vigila sui contratti pubblici, anche di  interesse
          regionale, di  lavori,  servizi  e  forniture  nei  settori
          ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o
          che  esigono  particolari  misure  di  sicurezza  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 2, lettera  f-bis),  della  legge  6
          novembre  2012,  n.  190,  nonche'  sui  contratti  esclusi
          dall'ambito di applicazione del codice; 
                b)  vigila  affinche'  sia  garantita  l'economicita'
          dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che  dalla
          stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario; 
                c) segnala al Governo e al Parlamento,  con  apposito
          atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza  o  di
          applicazione distorta della normativa di settore; 
                d) formula al Governo proposte in ordine a  modifiche
          occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore; 
                e) predispone e invia al Governo e al  Parlamento  la
          relazione prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge  6
          novembre 2012, n. 190, come  modificato  dall'articolo  19,
          comma 5-ter, del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n.  114,  annuale  sull'attivita'  svolta  evidenziando  le
          disfunzioni  riscontrate   nell'esercizio   delle   proprie
          funzioni; 
                f)  vigila  sul  sistema  di   qualificazione   degli
          esecutori dei contratti pubblici di lavori  ed  esercita  i
          correlati poteri sanzionatori; 
                g) vigila sul divieto di  affidamento  dei  contratti
          attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed
          opera  un  controllo  sulla  corretta  applicazione   della
          specifica disciplina derogatoria prevista  per  i  casi  di
          somma urgenza e di protezione civile  di  cui  all'articolo
          163 del presente codice; 
                h) per affidamenti di particolare  interesse,  svolge
          attivita' di vigilanza collaborativa attuata previa stipula
          di  protocolli  di  intesa  con  le   stazioni   appaltanti
          richiedenti, finalizzata a  supportare  le  medesime  nella
          predisposizione degli atti  e  nell'attivita'  di  gestione
          dell'intera procedura di gara; 
                h-bis)  al  fine  di  favorire   l'economicita'   dei
          contratti pubblici e la  trasparenza  delle  condizioni  di
          acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le
          normative di settore, all'elaborazione dei  costi  standard
          dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni  e  servizi,
          avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni,
          del supporto dell'ISTAT e  degli  altri  enti  del  Sistema
          statistico   nazionale,   alle   condizioni   di   maggiore
          efficienza, tra quelli di maggiore impatto  in  termini  di
          costo a carico della pubblica amministrazione,  avvalendosi
          eventualmente  anche  delle  informazioni  contenute  nelle
          banche  dati   esistenti   presso   altre   Amministrazioni
          pubbliche  e  altri  soggetti  operanti  nel  settore   dei
          contratti pubblici. 
              4. L'Autorita' gestisce il  sistema  di  qualificazione
          delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. 
              5.  Nell'ambito   dello   svolgimento   della   propria
          attivita', l'Autorita' puo' disporre  ispezioni,  anche  su
          richiesta  motivata  di  chiunque   ne   abbia   interesse,
          avvalendosi eventualmente  della  collaborazione  di  altri
          organi dello Stato nonche'  dell'ausilio  del  Corpo  della
          Guardia  di  Finanza,  che  esegue  le  verifiche   e   gli
          accertamenti richiesti agendo con i poteri di  indagine  ad
          esso  attribuiti  ai  fini  degli   accertamenti   relativi
          all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. 
              6.  Qualora  accerti  l'esistenza   di   irregolarita',
          l'Autorita' trasmette gli atti  e  i  propri  rilievi  agli
          organi di controllo e, se le irregolarita' hanno  rilevanza
          penale, alle competenti Procure della  Repubblica.  Qualora
          accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici  derivi
          pregiudizio per il pubblico erario, gli atti  e  i  rilievi
          sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura
          generale della Corte dei conti. 
              7. L'Autorita' collabora con l'Autorita' Garante  della
          Concorrenza  e  del   Mercato   per   la   rilevazione   di
          comportamenti aziendali meritevoli di valutazione  al  fine
          dell'attribuzione del "Rating di legalita'"  delle  imprese
          di cui all'articolo  5-ter  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n. 27. Il rating di  legalita'  concorre  anche
          alla  determinazione  del  rating   di   impresa   di   cui
          all'articolo 83, comma 10. 
              8. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  l'Autorita'
          gestisce la Banca Dati Nazionale  dei  Contratti  Pubblici,
          nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite
          per competenza tramite  i  propri  sistemi  informatizzati,
          tutte  le  informazioni   contenute   nelle   banche   dati
          esistenti, anche a  livello  territoriale,  onde  garantire
          accessibilita'  unificata,   trasparenza,   pubblicita'   e
          tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a  essa
          prodromiche  e  successive.  Con   proprio   provvedimento,
          l'Autorita' individua le modalita' e i tempi entro i  quali
          i titolari di  suddette  banche  dati,  previa  stipula  di
          protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza
          dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui
          la medesima autorita' e' titolare in via esclusiva. Per  le
          opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  le
          Regioni e le Province autonome quali  gestori  dei  sistemi
          informatizzati  di  cui  al  comma   4   dell'articolo   29
          concordano le modalita' di rilevazione e interscambio delle
          informazioni nell'ambito della  banca  dati  nazionale  dei
          contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca  dati  di
          cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.
          144  e  della  banca  dati  di  cui  all'articolo  36   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al  fine
          di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
          2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33
          e  del  presente  codice,  il  rispetto  del  principio  di
          unicita' dell'invio delle informazioni e la riduzione degli
          oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo  1,
          comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione  alla
          realizzazione delle opere e la tracciabilita' dei  relativi
          flussi  finanziari  o  il  raccordo  degli  adempimenti  in
          termini di trasparenza preventiva. 
              9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma  8,
          l'Autorita'  si  avvale  dell'Osservatorio  dei   contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,  composto
          da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi  sede
          presso le regioni e le  province  autonome.  L'Osservatorio
          opera  mediante  procedure  informatiche,  sulla  base   di
          apposite convenzioni, anche attraverso collegamento  con  i
          relativi sistemi in  uso  presso  le  sezioni  regionali  e
          presso altre Amministrazioni  pubbliche  e  altri  soggetti
          operanti nel settore dei  contratti  pubblici.  L'Autorita'
          stabilisce le modalita' di funzionamento  dell'Osservatorio
          nonche' le informazioni obbligatorie, i termini e le  forme
          di comunicazione che le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
          aggiudicatori sono tenuti a  trasmettere  all'Osservatorio.
          Nei confronti del soggetto che ometta,  senza  giustificato
          motivo, di fornire informazioni richieste  ovvero  fornisce
          informazioni non veritiere, l'Autorita'  puo'  irrogare  la
          sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma  13.  La
          sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle  sezioni
          regionali  competenti  per  territorio  per  l'acquisizione
          delle informazioni necessarie allo svolgimento dei  compiti
          istituzionali,  sulla  base  di  appositi  accordi  con  le
          regioni. La sezione centrale dell'Osservatorio  provvede  a
          monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi  di
          cui al  decreto  di  cui  all'articolo  34  comma  1  e  il
          raggiungimento  degli  obiettivi   prefissati   dal   Piano
          d'azione per la  sostenibilita'  dei  consumi  nel  settore
          della pubblica amministrazione. 
              10. L'Autorita' gestisce il Casellario Informatico  dei
          contratti  pubblici  di  lavori,   servizi   e   forniture,
          istituito  presso  l'Osservatorio,  contenente   tutte   le
          notizie, le informazioni e i dati relativi  agli  operatori
          economici  con   riferimento   alle   iscrizioni   previste
          dall'articolo  80.  L'Autorita'  stabilisce  le   ulteriori
          informazioni che  devono  essere  presenti  nel  casellario
          ritenute utili ai fini della  tenuta  dello  stesso,  della
          verifica  dei   gravi   illeciti   professionali   di   cui
          all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del
          rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10,  o  del
          conseguimento dell'attestazione di  qualificazione  di  cui
          all'articolo  84.  L'Autorita'   assicura,   altresi',   il
          collegamento del  casellario  con  la  banca  dati  di  cui
          all'articolo 81. 
              11. Presso l'Autorita' opera la Camera arbitrale per  i
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di
          cui all'articolo 210. 
              12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  comma
          67, legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              13. Nel rispetto dei principi  di  cui  alla  legge  24
          novembre 1981, n. 689, l'Autorita' ha il potere di irrogare
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  nei   confronti   dei
          soggetti che  rifiutano  od  omettono,  senza  giustificato
          motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti
          richiesti dalla stessa  e  nei  confronti  degli  operatori
          economici che non ottemperano alla richiesta della stazione
          appaltante  o  dell'ente  aggiudicatore  di  comprovare  il
          possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura  di
          affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite
          massimo di euro 25.000. Nei confronti dei  soggetti  che  a
          fronte della richiesta di informazioni o di  esibizione  di
          documenti da parte dell'Autorita' forniscono informazioni o
          esibiscono documenti non veritieri e  nei  confronti  degli
          operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti
          o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione,
          dati o  documenti  non  veritieri  circa  il  possesso  dei
          requisiti  di  qualificazione,  fatta   salva   l'eventuale
          sanzione penale,  l'Autorita'  ha  il  potere  di  irrogare
          sanzioni amministrative pecuniarie entro il  limite  minimo
          di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000. Con  propri
          atti l'Autorita' disciplina i procedimenti sanzionatori  di
          sua competenza. (1095) (1089) 
              14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni  di
          cui all'articolo 211 sono versate all'entrata del  bilancio
          dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito
          fondo da istituire nello stato di previsione del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate,
          con decreto dello stesso Ministro, alla  premialita'  delle
          stazioni  appaltanti,   secondo   i   criteri   individuati
          dall'ANAC  ai   sensi   dell'articolo   38.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
              15. L'Autorita' gestisce e  aggiorna  l'Albo  Nazionale
          obbligatorio dei componenti delle commissioni  giudicatrici
          di cui all'articolo  78  nonche'  l'elenco  delle  stazioni
          appaltanti che operano  mediante  affidamenti  diretti  nei
          confronti  di  proprie   societa'   in   house   ai   sensi
          dell'articolo 192. 
              16.  E'  istituito,  presso  l'Autorita',   nell'ambito
          dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco  dei
          soggetti aggregatori. 
              17. Al fine di garantire la consultazione  immediata  e
          suddivisa  per  materia  degli  strumenti  di   regolazione
          flessibile adottati dall'ANAC comunque  denominati,  l'ANAC
          pubblica i suddetti provvedimenti  con  modalita'  tali  da
          rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti
          e agli operatori  economici  la  disciplina  applicabile  a
          ciascun procedimento. 
              17-bis. L'ANAC indica negli  strumenti  di  regolazione
          flessibile, di cui al  comma  2,  e  negli  ulteriori  atti
          previsti dal presente codice, la data  in  cui  gli  stessi
          acquistano  efficacia,  che  di  regola  coincide  con   il
          quindicesimo  giorno  successivo  alla  loro  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  che,
          in casi di particolare urgenza, non  puo'  comunque  essere
          anteriore al  giorno  successivo  alla  loro  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Gli
          atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti  per
          i quali i  bandi  o  gli  avvisi,  con  cui  si  indice  la
          procedura  di  scelta  del  contraente,  siano   pubblicati
          successivamente  alla  data  di  decorrenza  di   efficacia
          indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in  caso  di
          contratti senza pubblicazione  di  bandi  o  di  avvisi  si
          applicano alle procedure e ai  contratti  in  relazione  ai
          quali, alla data di  decorrenza  di  efficacia,  non  siano
          ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.».