Art. 2 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo  44,  comma
1, del codice,  definisce  le  modalita'  di  digitalizzazione  delle
procedure di affidamento disciplinate dal  codice,  anche  attraverso
l'interconnessione per l'interoperabilita' dei dati  delle  pubbliche
amministrazioni, ivi compreso il colloquio e la condivisione dei dati
tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi  di
vigilanza e controllo previsti dal  codice,  anche  nel  rispetto  di
quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica della  pubblica
amministrazione, adottato ai sensi  dell'articolo  14-bis,  comma  2,
lettera b), del CAD. 
  2. Le  regole  tecniche  per  la  definizione  delle  modalita'  di
digitalizzazione di cui al comma 1, comprensive della descrizione dei
flussi,  degli  schemi  dei  dati  e  degli   standard   europei   di
interoperabilita' tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e
gli organismi di vigilanza e  controllo  previsti  dal  codice,  sono
dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con apposite  linee
guida, ai sensi dell'articolo 71 del CAD, tenendo conto delle  regole
e dei principi di cui all'articolo 29 del codice. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 44 e 29 del citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 44 (Digitalizzazione delle procedure). - 1. Entro
          un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          codice, con decreto del Ministro per la  semplificazione  e
          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Agenzia   per
          l'Italia Digitale  (AGID)  nonche'  dell'Autorita'  garante
          della privacy per i profili di competenza, sono definite le
          modalita' di digitalizzazione delle procedure  di  tutti  i
          contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per
          interoperabilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni.
          Sono, altresi', definite le migliori  pratiche  riguardanti
          metodologie  organizzative  e  di  lavoro,  metodologie  di
          programmazione    e    pianificazione,    riferite    anche
          all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro  raccolta,
          gestione   ed   elaborazione,    soluzioni    informatiche,
          telematiche e tecnologiche di supporto.» 
              «Art. 29 (Principi in materia  di  trasparenza).  -  1.
          Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
          enti aggiudicatori relativi alla programmazione di  lavori,
          opere, servizi e  forniture,  nonche'  alle  procedure  per
          l'affidamento  e  l'esecuzione  di  appalti   pubblici   di
          servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di
          progettazione,  di  concorsi  di  idee  e  di  concessioni,
          compresi quelli tra enti nell'ambito del  settore  pubblico
          di cui all'articolo 5, alla composizione della  commissione
          giudicatrice e ai curricula dei  suoi  componenti  ove  non
          considerati riservati  ai  sensi  dell'articolo  53  ovvero
          secretati  ai  sensi  dell'articolo  162,   devono   essere
          pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,  nella
          sezione "Amministrazione trasparente",  con  l'applicazione
          delle disposizioni di cui al decreto legislativo  14  marzo
          2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati  anche  i
          resoconti  della  gestione  finanziaria  dei  contratti  al
          termine della loro esecuzione con le modalita' previste dal
          decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti  di  cui
          al presente comma  recano,  prima  dell'intestazione  o  in
          calce,  la  data   di   pubblicazione   sul   profilo   del
          committente.  Fatti  salvi  gli  atti  a  cui  si   applica
          l'articolo 73, comma 5, i termini cui  sono  collegati  gli
          effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla  data
          di pubblicazione sul profilo del committente. 
              2. Tutte  le  informazioni  inerenti  agli  atti  delle
          amministrazioni aggiudicatrici e degli  enti  aggiudicatori
          relativi alla programmazione, alla scelta  del  contraente,
          all'aggiudicazione e all'esecuzione di  lavori,  servizi  e
          forniture relativi all'affidamento, inclusi i  concorsi  di
          progettazione e  i  concorsi  di  idee  e  di  concessioni,
          compresi quelli di  cui  all'articolo  5,  sono  gestite  e
          trasmesse tempestivamente alla  Banca  Dati  Nazionale  dei
          Contratti  pubblici  dell'ANAC  attraverso  le  piattaforme
          telematiche ad  essa  interconnesse  secondo  le  modalita'
          indicate all'articolo  213,  comma  9.  L'ANAC  garantisce,
          attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti  pubblici,
          la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di  quanto
          previsto dall'articolo 53 e  ad  eccezione  di  quelli  che
          riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo  162,
          la trasmissione dei dati  all'Ufficio  delle  pubblicazioni
          dell'Unione   europea   e   la   pubblicazione   ai   sensi
          dell'articolo  73.  Gli  effetti  degli  atti  oggetto   di
          pubblicazione ai sensi del presente comma  decorrono  dalla
          data di pubblicazione dei relativi dati  nella  Banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla  tutela
          della  trasparenza  e  della  legalita'  nel  settore   dei
          contratti  pubblici.  In  particolare,  operano  in  ambito
          territoriale   a   supporto   delle   stazioni   appaltanti
          nell'attuazione del presente  codice  ed  nel  monitoraggio
          delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei
          contratti anche  attraverso  la  messa  a  disposizione  di
          piattaforme telematiche interoperabili con  la  Banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici per la gestione  di  tutte
          le fasi  della  vita  dei  contratti  pubblici  secondo  le
          modalita' indicate all'articolo 213, comma 9. 
              4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare  le
          piattaforme telematiche di cui al comma  2,  aderenti  alle
          regole di cui all'articolo 44. 
              4-bis. L'interscambio dei dati  e  degli  atti  tra  la
          Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici  dell'ANAC,  il
          sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.
          229, e le piattaforme  telematiche  ad  essa  interconnesse
          avviene, nel rispetto del principio di unicita'  del  luogo
          di   pubblicazione   e   di   unicita'   dell'invio   delle
          informazioni, in  conformita'  alle  Linee  guida  AgID  in
          materia di interoperabilita'. L'insieme dei  dati  e  delle
          informazioni  condivisi  costituiscono  fonte   informativa
          prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio  di
          contratti.  Per  le  opere  pubbliche  si  applica   quanto
          previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto  legislativo
          29 dicembre 2011, n. 229.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14-bis, comma 2,  e
          dell'articolo 71 del citato  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82: 
              «Art.  14-bis  (Agenzia  per  l'Italia   digitale).   -
          (Omissis). 
              2. AgID svolge le funzioni di: 
                a)  emanazione  di  Linee  guida  contenenti  regole,
          standard e guide tecniche, nonche' di indirizzo,  vigilanza
          e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle  norme  di
          cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti
          amministrativi generali, in  materia  di  agenda  digitale,
          digitalizzazione della pubblica amministrazione,  sicurezza
          informatica, interoperabilita' e  cooperazione  applicativa
          tra  sistemi  informatici  pubblici  e  quelli  dell'Unione
          europea; 
                b) programmazione  e  coordinamento  delle  attivita'
          delle   amministrazioni   per   l'uso   delle    tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione,   mediante   la
          redazione e  la  successiva  verifica  dell'attuazione  del
          Piano   triennale   per   l'informatica   nella    pubblica
          amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi  e
          l'individuazione dei principali interventi  di  sviluppo  e
          gestione  dei  sistemi  informativi  delle  amministrazioni
          pubbliche. Il predetto Piano e' elaborato dall'AgID,  anche
          sulla base dei dati  e  delle  informazioni  acquisiti  dai
          soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  ed  e'  approvato
          dal Presidente del Consiglio dei ministri  o  dal  Ministro
          delegato entro il 30 settembre di ogni anno; 
                c)  monitoraggio   delle   attivita'   svolte   dalle
          amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai
          sensi dell'articolo 1, comma  492,  lettera  a-bis),  della
          legge 11 dicembre 2016, n.  232,  in  relazione  alla  loro
          coerenza con il Piano triennale di cui alla  lettera  b)  e
          verifica   dei   risultati   conseguiti    dalle    singole
          amministrazioni con  particolare  riferimento  ai  costi  e
          benefici  dei  sistemi  informatici  secondo  le  modalita'
          fissate dalla stessa Agenzia; 
                d)  predisposizione,  realizzazione  e  gestione   di
          interventi e progetti di innovazione, anche  realizzando  e
          gestendo direttamente  o  avvalendosi  di  soggetti  terzi,
          specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati
          nonche'   svolgendo   attivita'    di    progettazione    e
          coordinamento delle iniziative strategiche e di  preminente
          interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale; 
                e) promozione della cultura digitale e della  ricerca
          anche tramite comunita' digitali regionali; 
                f) rilascio di  pareri  tecnici,  obbligatori  e  non
          vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi  quadro  da
          parte delle pubbliche amministrazioni centrali  concernenti
          l'acquisizione  di  beni  e  servizi  relativi  a   sistemi
          informativi automatizzati per quanto riguarda la congruita'
          tecnico-economica,  qualora  il  valore  lordo   di   detti
          contratti sia superiore a euro  1.000.000,00  nel  caso  di
          procedura negoziata e  a  euro  2.000.000,00  nel  caso  di
          procedura ristretta o di procedura  aperta.  Il  parere  e'
          reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicita',
          ottimizzazione della spesa delle pubbliche  amministrazioni
          e  favorendo  l'adozione  di  infrastrutture  condivise   e
          standard che  riducano  i  costi  sostenuti  dalle  singole
          amministrazioni e il  miglioramento  dei  servizi  erogati,
          nonche'  in  coerenza  con  i  principi,  i  criteri  e  le
          indicazioni contenuti nei  piani  triennali  approvati.  Il
          parere e' reso entro il termine  di  quarantacinque  giorni
          dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano  gli
          articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
          successive  modificazioni.   Copia   dei   pareri   tecnici
          attinenti  a   questioni   di   competenza   dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione e'  trasmessa  dall'AgID  a  detta
          Autorita'; 
                g)  rilascio  di  pareri   tecnici,   obbligatori   e
          vincolanti, sugli elementi essenziali  delle  procedure  di
          gara bandite, ai sensi dell'articolo  1,  comma  512  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip  e  dai  soggetti
          aggregatori di cui  all'articolo  9  del  decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66, concernenti l'acquisizione  di  beni  e
          servizi relativi  a  sistemi  informativi  automatizzati  e
          definiti di carattere strategico nel  piano  triennale.  Il
          parere e' reso entro il termine  di  quarantacinque  giorni
          dal ricevimento  della  relativa  richiesta  e  si  applica
          l'articolo 17-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. Ai fini  della  presente  lettera
          per  elementi  essenziali  si  intendono  l'oggetto   della
          fornitura  o  del  servizio,  il   valore   economico   del
          contratto,  la  tipologia  di  procedura  che  si   intende
          adottare,  il  criterio  di   aggiudicazione   e   relativa
          ponderazione, le principali clausole che caratterizzano  le
          prestazioni contrattuali. Si applica  quanto  previsto  nei
          periodi da 2 a 5 della lettera f); 
                h)  definizione  di  criteri  e  modalita'   per   il
          monitoraggio  sull'esecuzione  dei   contratti   da   parte
          dell'amministrazione interessata; 
                i)  vigilanza  sui   servizi   fiduciari   ai   sensi
          dell'articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualita' di
          organismo a  tal  fine  designato,  sui  gestori  di  posta
          elettronica certificata, sui soggetti di  cui  all'articolo
          34, comma 1-bis, lettera b), nonche' sui soggetti, pubblici
          e privati, che partecipano a SPID di cui  all'articolo  64;
          nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia puo' irrogare per
          le violazioni accertate a carico dei soggetti  vigilati  le
          sanzioni  amministrative  di  cui  all'articolo  32-bis  in
          relazione  alla  gravita'  della  violazione  accertata   e
          all'entita' del danno provocato all'utenza; 
                l) ogni altra  funzione  attribuitale  da  specifiche
          disposizioni di legge e dallo Statuto. 
              (Omissis).» 
              «Art.  71  (Regole  tecniche).  -  1.  L'AgID,   previa
          consultazione pubblica da svolgersi  entro  il  termine  di
          trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti  e  il
          Garante per la protezione dei dati personali nelle  materie
          di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
          unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
          e di indirizzo per l'attuazione  del  presente  Codice.  Le
          Linee guida divengono efficaci dopo la  loro  pubblicazione
          nell'apposita  area   del   sito   Internet   istituzionale
          dell'AgID e di essa  ne  e'  data  notizia  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. Le  Linee  guida  sono
          aggiornate o modificate con la procedura di  cui  al  primo
          periodo. 
              1-bis. 
              1-ter. Le regole tecniche di  cui  al  presente  codice
          sono  dettate  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici   di
          accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
          2004, n. 4, alle  discipline  risultanti  dal  processo  di
          standardizzazione tecnologica a livello  internazionale  ed
          alle normative dell'Unione europea. 
              2.».