Art. 20 
 
              Verifica dei requisiti di partecipazione 
 
  1.  La  stazione  appaltante,  attraverso  il  sistema  telematico,
effettua  la  verifica  dei  requisiti  di   partecipazione   tramite
l'interazione con la banca  dati  nazionale  dei  contratti  pubblici
(BDNCP) e con le modalita' previste  dal  provvedimento  adottato  ai
sensi dell'articolo 81, comma 2, del codice. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  81  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 81 (Documentazione di gara). - 1. Fermo  restando
          quanto previsto dagli articoli 85 e 88,  la  documentazione
          comprovante  il  possesso  dei   requisiti   di   carattere
          generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario,
          per  la  partecipazione  alle  procedure  disciplinate  dal
          presente codice e per il controllo in  fase  di  esecuzione
          del contratto della permanenza dei suddetti  requisiti,  e'
          acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale
          dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8. 
              2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,   l'ANAC
          individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con
          il  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili  e  con   l'AgID,   i   dati   concernenti   la
          partecipazione alle gare e il loro esito, in  relazione  ai
          quali e' obbligatoria la verifica attraverso la Banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici, i  termini  e  le  regole
          tecniche   per   l'acquisizione,   l'aggiornamento   e   la
          consultazione  dei  predetti  dati,   anche   mediante   la
          piattaforma  di  cui  all'articolo   50-ter   del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'  i  criteri  e  le
          modalita' relative all'accesso  e  al  funzionamento  della
          Banca dati. L'interoperabilita' tra le diverse banche  dati
          gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento,
          nonche' tra queste e le banche dati gestite  dall'ANAC,  e'
          assicurata secondo le modalita' individuate  dall'AgID  con
          le Linee guida in materia. 
              3. Costituisce oggetto di valutazione della performance
          il  rifiuto,  ovvero  l'omessa  effettuazione   di   quanto
          necessario a  garantire  l'interoperabilita'  delle  banche
          dati, secondo le modalita' individuate con il provvedimento
          di cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle
          stesse   all'interno   dell'amministrazione   o   organismo
          pubblico coinvolti nel procedimento.  A  tal  fine,  l'ANAC
          effettua  le  dovute  segnalazioni  all'organo  di  vertice
          dell'amministrazione o organismo pubblico. 
              4.  Presso  la  Banca  dati  nazionale  dei   contratti
          pubblici e' istituito il fascicolo virtuale  dell'operatore
          economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma  2
          per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui
          all'articolo 80, l'attestazione  di  cui  all'articolo  84,
          comma 1, per  i  soggetti  esecutori  di  lavori  pubblici,
          nonche' i dati e documenti relativi ai criteri di selezione
          di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il
          fascicolo virtuale dell'operatore economico  e'  utilizzato
          per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti
          contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di  efficacia
          di ciascuno di essi, possono essere  utilizzati  anche  per
          gare  diverse.  In  sede  di   partecipazione   alle   gare
          l'operatore economico indica i dati e i documenti  relativi
          ai requisiti generali e speciali di cui agli  articoli  80,
          83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la
          valutazione degli stessi alla stazione appaltante. 
              4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio  delle
          certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano,  mediante
          adozione delle  necessarie  misure  organizzative,  sistemi
          informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale  dei
          Contratti Pubblici la disponibilita' in tempo  reale  delle
          dette certificazioni in formato digitale, mediante  accesso
          alle  proprie  banche  dati,  con  modalita'  automatizzate
          mediante interoperabilita' secondo le modalita' individuate
          dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC  garantisce
          l'accessibilita' alla  propria  banca  dati  alle  stazioni
          appaltanti, agli operatori economici e  agli  organismi  di
          attestazione di cui all'articolo 84, commi  1  e  seguenti,
          limitatamente ai loro dati. Fino alla data  di  entrata  in
          vigore del provvedimento di cui al  comma  2,  l'ANAC  puo'
          predisporre elenchi di operatori economici gia' accertati e
          le modalita' per l'utilizzo  degli  accertamenti  per  gare
          diverse.».