Art. 21 
 
            Apertura e valutazione delle offerte tecniche 
 
  1. La data  e  l'ora  della  seduta  pubblica  in  cui  si  procede
all'apertura delle  offerte  tecniche  sono  comunicate,  tramite  il
sistema  telematico,  agli  operatori  economici  ammessi  ai   sensi
dell'articolo 19, comma 6. 
  2.  Ultimata  l'apertura  delle  offerte  tecniche  e   fino   alla
conclusione della relativa fase valutativa, il sistema telematico non
consente l'accesso alla documentazione di cui agli articoli 19 e  22,
salvo che detta documentazione sia gia' stata aperta  e  la  relativa
valutazione sia gia' stata conclusa. 
  3. Il sistema telematico consente alla commissione giudicatrice  di
consultare e valutare le offerte tecniche presentate dagli  operatori
economici ammessi, registrando  gli  esiti  della  valutazione  delle
stesse. 
  4. Il sistema telematico esegue il calcolo  del  punteggio  tecnico
totale assegnato a ciascun operatore economico e ne registra  l'esito
segnalando l'eventuale mancato superamento del valore soglia. 
  5. In caso di  esclusione,  il  sistema  telematico  consente  alla
stazione  appaltante  l'invio  di  notifica  all'operatore  economico
escluso. 
  6.  Al  termine  delle  operazioni  di  valutazione  delle  offerte
tecniche   presentate   dagli   operatori   economici   ammessi,   la
commissione, avvalendosi del sistema telematico conferma gli esiti  e
i  punteggi  assegnati  ai  sensi  del  comma   4,   consentendo   la
prosecuzione della procedura per i soli soggetti ammessi.