Art. 22 
 
           Apertura e valutazione delle offerte economiche 
 
  1. La data  e  l'ora  della  seduta  pubblica  in  cui  si  procede
all'apertura delle offerte economiche  sono  comunicate,  tramite  il
sistema  telematico,  agli  operatori  economici  ammessi  ai   sensi
dell'articolo 21, comma 6. 
  2.  La  commissione  giudicatrice  consulta  e  valuta  le  offerte
economiche degli operatori  economici  ammessi,  tramite  il  sistema
telematico, che ne registra  gli  esiti.  Ultimata  l'apertura  delle
offerte economiche  e  fino  alla  conclusione  della  relativa  fase
valutativa,  il  sistema  telematico  non  consente  l'accesso   alla
documentazione di  cui  agli  articoli  19  e  20,  salvo  che  detta
documentazione sia gia' stata aperta e la  relativa  valutazione  sia
gia' stata conclusa. 
  3.  Nelle  procedure  aggiudicate  con  il  criterio   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa la commissione  giudicatrice  calcola
la soglia di anomalia avvalendosi  del  sistema  telematico.  Per  le
procedure di affidamento aggiudicate con il criterio del prezzo  piu'
basso la commissione giudicatrice utilizza il sistema telematico  per
l'elencazione delle offerte economiche in ordine di ribasso d'asta. 
  4. Il sistema telematico consente di  procedere  al  ricalcolo  del
punteggio assegnato qualora l'esclusione di un concorrente al momento
della valutazione dell'offerta economica ne determini la necessita'. 
  5. Al fine di formare la graduatoria dei  concorrenti,  il  sistema
telematico procede,  per  ciascun  operatore  economico,  al  calcolo
totale  del  punteggio  relativo  all'offerta  tecnica  e  di  quello
relativo all'offerta economica e ne registra l'esito.