Art. 23 
 
       Valutazione delle eventuali offerte anormalmente basse 
 
  1. Il  sistema  telematico  consente  di  calcolare  la  soglia  di
anomalia nei casi e secondo i criteri previsti dall'articolo  97  del
codice, segnalando la presenza di offerte che  appaiano  anormalmente
basse. 
  2. Il sistema  telematico  consente  alle  stazioni  appaltanti  di
richiedere  agli  operatori  economici,   la   cui   offerta   appare
anormalmente bassa, le relative giustificazioni. 
  3.  L'operatore  economico,  con  le   modalita'   indicate   nella
comunicazione  di  cui  al  comma  2,  trasmette  le  giustificazioni
richieste dalla stazione appaltante tramite il sistema telematico. 
  4.  A  seguito  dell'accertamento  dell'anomalia  dell'offerta,  la
stazione  appaltante  comunica,  tramite   il   sistema   telematico,
l'eventuale esclusione dell'operatore economico che l'ha presentata. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  97  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art.  97  (Offerte  anormalmente  basse).  -  1.   Gli
          operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
          appaltante, spiegazioni sul prezzo  o  sui  costi  proposti
          nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse,  sulla
          base di un giudizio  tecnico  sulla  congruita',  serieta',
          sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta. 
              2. Quando il criterio di aggiudicazione e'  quello  del
          prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari
          o superiore a quindici,  la  congruita'  delle  offerte  e'
          valutata sulle offerte che presentano  un  ribasso  pari  o
          superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di
          non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
          riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
          o la commissione giudicatrice procedono come segue: 
                a) calcolo della somma e della media  aritmetica  dei
          ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con
          esclusione  del  10  per  cento,   arrotondato   all'unita'
          superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
          e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi  un  uguale
          valore   di   ribasso   sono   prese   in    considerazione
          distintamente   nei   loro   singoli    valori;    qualora,
          nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti
          una o piu' offerte di eguale valore rispetto  alle  offerte
          da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare; 
                b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei  ribassi
          percentuali che superano la media calcolata ai sensi  della
          lettera a); 
                c)  calcolo  della  soglia  come  somma  della  media
          aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei  ribassi  di
          cui alla lettera b); 
                d)  la  soglia   calcolata   alla   lettera   c)   e'
          decrementata di un  valore  percentuale  pari  al  prodotto
          delle prime due cifre  dopo  la  virgola  della  somma  dei
          ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto  medio
          aritmetico di cui alla lettera b). 
              2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione  e'  quello
          del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse  e'
          inferiore  a  quindici,  la  congruita'  delle  offerte  e'
          valutata sulle offerte che presentano  un  ribasso  pari  o
          superiore ad una soglia di anomalia  determinata;  ai  fini
          della determinazione della  congruita'  delle  offerte,  al
          fine di non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti  i
          parametri di riferimento per il  calcolo  della  soglia  di
          anomalia, il RUP o la  commissione  giudicatrice  procedono
          come segue: 
                a)  calcolo  della  media  aritmetica   dei   ribassi
          percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
          10   per   cento,   arrotondato    all'unita'    superiore,
          rispettivamente delle  offerte  di  maggior  ribasso  e  di
          quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
          di ribasso sono prese in considerazione  distintamente  nei
          loro singoli valori; qualora,  nell'effettuare  il  calcolo
          del 10 per cento, siano presenti  una  o  piu'  offerte  di
          eguale valore rispetto alle offerte da  accantonare,  dette
          offerte sono altresi' da accantonare; 
                b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei  ribassi
          percentuali che superano la media calcolata ai sensi  della
          lettera a); 
                c)  calcolo  del  rapporto  tra   lo   scarto   medio
          aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica  di
          cui alla lettera a); 
                d) se il rapporto di cui alla lettera c)  e'  pari  o
          inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari  al  valore
          della media aritmetica di cui alla lettera a)  incrementata
          del 20 per cento della medesima media aritmetica; 
                e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore
          a 0,15 la soglia di anomalia e' calcolata come somma  della
          media aritmetica di cui alla  lettera  a)  e  dello  scarto
          medio aritmetico di cui alla lettera b). 
              2-ter.   Al   fine   di   non   rendere    nel    tempo
          predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
          per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti puo' procedere  con  decreto
          alla  rideterminazione  delle  modalita'  di  calcolo   per
          l'individuazione della soglia di anomalia. 
              3. Quando  il  criterio  di  aggiudicazione  e'  quello
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la  congruita'
          delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano  sia
          i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
          agli  altri  elementi  di  valutazione,  entrambi  pari   o
          superiori  ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti   punti
          massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo  di  cui  al
          primo periodo e' effettuato ove  il  numero  delle  offerte
          ammesse sia pari o superiore a  tre.  Si  applica  l'ultimo
          periodo del comma 6. 
              3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e  2-ter  e'
          effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia  pari  o
          superiore a cinque. 
              4. Le  spiegazioni  di  cui  al  comma  1  possono,  in
          particolare, riferirsi a: 
                a)  l'economia  del  processo  di  fabbricazione  dei
          prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
                b) le soluzioni tecniche prescelte  o  le  condizioni
          eccezionalmente favorevoli di cui dispone  l'offerente  per
          fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
          lavori; 
                c) l'originalita' dei lavori, delle forniture  o  dei
          servizi proposti dall'offerente. 
              5.  La  stazione  appaltante  richiede  per   iscritto,
          assegnando  al  concorrente  un  termine  non  inferiore  a
          quindici giorni,  la  presentazione,  per  iscritto,  delle
          spiegazioni.  Essa  esclude  l'offerta  solo  se  la  prova
          fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
          prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di
          cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita'  di  cui
          al primo periodo, che l'offerta e'  anormalmente  bassa  in
          quanto: 
                a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo  30,
          comma 3. 
                b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; 
                c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza
          di cui all'articolo 95, comma  10  rispetto  all'entita'  e
          alle  caratteristiche  dei  lavori,  dei  servizi  e  delle
          forniture; 
                d) il costo del  personale  e'  inferiore  ai  minimi
          salariali retributivi indicati nelle  apposite  tabelle  di
          cui all'articolo 23, comma 16. 
              6. Non sono  ammesse  giustificazioni  in  relazione  a
          trattamenti salariali minimi inderogabili  stabiliti  dalla
          legge  o  da  fonti  autorizzate  dalla  legge.  Non  sono,
          altresi', ammesse giustificazioni in relazione  agli  oneri
          di sicurezza di cui al piano di sicurezza  e  coordinamento
          previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
          2008, n. 81. La  stazione  appaltante  in  ogni  caso  puo'
          valutare la congruita' di ogni  offerta  che,  in  base  ad
          elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
              7.  La  stazione   appaltante   qualora   accerti   che
          un'offerta e' anormalmente bassa in quanto  l'offerente  ha
          ottenuto un aiuto di  Stato  puo'  escludere  tale  offerta
          unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato
          l'offerente  e  se  quest'ultimo  non  e'   in   grado   di
          dimostrare, entro un termine  sufficiente  stabilito  dalla
          stazione appaltante, che l'aiuto  era  compatibile  con  il
          mercato  interno  ai  sensi  dell'articolo  107  TFUE.   La
          stazione appaltante esclude un'offerta in tali  circostanze
          e informa la Commissione europea. 
              8. Per lavori, servizi e forniture, quando il  criterio
          di  aggiudicazione  e'  quello  del  prezzo  piu'  basso  e
          comunque  per  importi  inferiori  alle   soglie   di   cui
          all'articolo   35,   e   che   non   presentano   carattere
          transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel  bando
          l'esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte   che
          presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
          soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2  e  dei
          commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano  i  commi
          4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando
          il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci. 
              9. La Cabina di  regia  di  cui  all'articolo  212,  su
          richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a
          titolo   di   collaborazione   amministrativa,   tutte   le
          informazioni  a  disposizione,  quali  leggi,  regolamenti,
          contratti   collettivi   applicabili   o   norme   tecniche
          nazionali, relative alle prove e ai documenti  prodotti  in
          relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.».