Art. 27 Acquisizione del contratto 1. Il sistema telematico consente la redazione del contratto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 14, del codice e, comunque, l'acquisizione del contratto e il suo inserimento nel fascicolo informatico di cui all'articolo 7.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 14 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) (Omissis). 14. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. (Omissis).».