Art. 27 
 
                     Acquisizione del contratto 
 
  1. Il sistema telematico consente la redazione  del  contratto  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 14, del codice e,
comunque, l'acquisizione del  contratto  e  il  suo  inserimento  nel
fascicolo informatico di cui all'articolo 7. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32,  comma  14  del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art.  32
          (Fasi delle procedure di affidamento) 
              (Omissis). 
              14. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita',  con
          atto pubblico notarile informatico,  ovvero,  in  modalita'
          elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna  stazione
          appaltante,  in  forma  pubblica  amministrativa   a   cura
          dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
          scrittura privata; in caso di  procedura  negoziata  ovvero
          per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000  euro
          mediante  corrispondenza  secondo   l'uso   del   commercio
          consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche
          tramite posta elettronica certificata o strumenti  analoghi
          negli altri Stati membri. 
              (Omissis).».