Art. 28 
 
                          Migliori pratiche 
 
  1. Al fine di rendere piu' efficiente ed  efficace  l'azione  della
stazione appaltante nello svolgimento delle attivita'  connesse  alle
procedure di acquisto e di negoziazione,  il  sistema  telematico  e'
realizzato  tenendo  conto  delle   migliori   pratiche   riguardanti
metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di  programmazione
e  pianificazione,  riferite  anche   all'individuazione   dei   dati
rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, nonche' alle
soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di  supporto,  tra
le quali: 
    a) redazione in modalita' informatica della documentazione  utile
nell'espletamento delle procedure di gara; 
    b)  integrazione  con  i  sistemi  di  gestione   dei   documenti
informatici e di conservazione degli archivi digitali  dei  fascicoli
di gara; 
    c) scambio  di  dati  in  interoperabilita'  sia  con  i  sistemi
contabili delle stazioni appaltanti sia con i  sistemi  rilevanti  ai
fini  della  semplificazione  delle  procedure  per   gli   operatori
economici; 
    d) utilizzo di strumenti per la comunicazione, il coordinamento e
la collaborazione anche per la gestione di scadenzari per il rispetto
degli obblighi e degli adempimenti normativi; 
    e)  adozione  di  strumenti  innovativi   per   lo   scambio   di
comunicazioni da e verso gli operatori economici; 
    f) adozione di procedure di gestione della vulnerabilita' e degli
aggiornamenti, nonche'  di  gestione  degli  incidenti  di  sicurezza
(security incident  management),  formalizzati  in  conformita'  agli
standard internazionali; 
    g) integrazione  degli  strumenti  per  la  pianificazione  degli
acquisti e la raccolta dei requisiti utili all'indizione delle gare. 
  2. L'AgID, ai sensi dell'articolo 71 del CAD,  detta,  con  proprie
linee guida, le regole tecniche per  la  definizione  delle  migliori
pratiche di cui al comma 1.  
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  71  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art.  71  (Regole  tecniche).  -  1.  L'AgID,   previa
          consultazione pubblica da svolgersi  entro  il  termine  di
          trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti  e  il
          Garante per la protezione dei dati personali nelle  materie
          di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
          unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
          e di indirizzo per l'attuazione  del  presente  Codice.  Le
          Linee guida divengono efficaci dopo la  loro  pubblicazione
          nell'apposita  area   del   sito   Internet   istituzionale
          dell'AgID e di essa  ne  e'  data  notizia  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. Le  Linee  guida  sono
          aggiornate o modificate con la procedura di  cui  al  primo
          periodo. 
              1-bis. 
              1-ter. Le regole tecniche di  cui  al  presente  codice
          sono  dettate  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici   di
          accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
          2004, n. 4, alle  discipline  risultanti  dal  processo  di
          standardizzazione tecnologica a livello  internazionale  ed
          alle normative dell'Unione europea. 
              2.».