Art. 3 
 
               Accesso digitale al sistema telematico 
                   e caratterizzazione dei profili 
 
  1. L'accesso al sistema telematico da parte  degli  utenti  avviene
esclusivamente mediante una procedura di autorizzazione  che  prevede
l'identificazione dell'utente medesimo e il rilascio di  un  apposito
codice alfanumerico. 
  2. Ai fini dell'accesso al  sistema  telematico,  l'identificazione
avviene mediante  SPID,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,   adottato   ai   sensi
dell'articolo 64, comma 2-sexies, del  CAD  o  attraverso  gli  altri
mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento  reciproco
transfrontaliero ai sensi del regolamento eIDAS. 
  3.  Una  volta  completata  la  procedura  di  identificazione,  il
responsabile del sistema telematico, sulla  base  delle  informazioni
fornite, attribuisce all'utente un profilo, coerente con il  ruolo  o
la funzione svolta nella procedura, in base  a  quanto  previsto  dal
codice, che ne consente la caratterizzazione. 
  4. Ove previsto, il sistema  telematico  consente  agli  utenti  di
gestire le deleghe per ogni procedura di affidamento, mantenendone le
informazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 2, comma
2. 
  5. Il sistema telematico supporta i diversi livelli di sicurezza di
autenticazione informatica in relazione alla tipologia delle  proprie
funzionalita' e al profilo dell'utente, secondo le modalita' definite
nelle regole tecniche di cui all'articolo 2, comma 2. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 64, comma  2-sexies
          del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 64 (Agenzia per l'Italia digitale). - (Omissis). 
              2-sexies Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                a) al  modello  architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                c)  agli  standard  tecnologici  e   alle   soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                e) ai tempi e alle modalita'  di  adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                f) alle modalita' di adesione da parte delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              (Omissis).».