Art. 4 
 
               Comunicazioni e scambi di informazioni 
                        in modalita' digitale 
 
  1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli  utenti  e
il sistema telematico che necessitano di una ricevuta di invio  e  di
una ricevuta di consegna, tra i quali  i  messaggi  di  avviso  e  di
notifica, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente  negli
indici di cui agli  articoli  6-bis  e  6-ter  del  CAD  o,  per  gli
operatori economici  transfrontalieri,  attraverso  un  indirizzo  di
servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del
regolamento eIDAS, nel rispetto di quanto previsto  dall'articolo  52
del codice. 
  2. Se l'utente non e' presente negli indici di cui al comma  1,  il
sistema telematico consente all'utente di eleggere domicilio digitale
speciale presso il sistema stesso. 
  3. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni diversi da  quelli
di cui al comma 1, nonche' le richieste di chiarimenti sul  bando  di
gara, sono accessibili in sezioni apposite del sistema telematico. In
tal caso, il sistema telematico puo' prevedere anche la generazione e
l'invio automatico di una segnalazione agli operatori economici. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli articoli 6-bis e 6-ter  del
          citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 6-bis (Indice  nazionale  dei  domicili  digitali
          delle imprese e  dei  professionisti).  -  1.  Al  fine  di
          favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati,
          nonche' lo  scambio  di  informazioni  e  documenti  tra  i
          soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le  imprese  e  i
          professionisti in modalita'  telematica,  e'  istituito  il
          pubblico elenco denominato Indice  nazionale  dei  domicili
          digitali (INI-PEC)  delle  imprese  e  dei  professionisti,
          presso il Ministero per lo sviluppo economico. 
              2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a
          partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il
          registro   delle   imprese   e   gli   ordini   o   collegi
          professionali,   in   attuazione   di    quanto    previsto
          dall'articolo 16 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2. Nell'Indice nazionale  sono  inseriti  anche  i
          domicili digitali dei professionisti diversi da  quelli  di
          cui al  primo  periodo,  iscritti  in  elenchi  o  registri
          detenuti dalle pubbliche amministrazioni  e  istituiti  con
          legge dello Stato. I domicili  digitali  inseriti  in  tale
          Indice costituiscono mezzo  esclusivo  di  comunicazione  e
          notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. 
              2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai  collegi
          professionali  gli  attributi  qualificati   dell'identita'
          digitale ai fini di quanto  previsto  dal  decreto  di  cui
          all'articolo 64, comma 2-sexies. 
              3. 
              4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine  del
          contenimento dei  costi  e  dell'utilizzo  razionale  delle
          risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
          per  la  realizzazione  e  gestione  operativa  dell'Indice
          nazionale di cui al comma 1  delle  strutture  informatiche
          delle  Camere  di  commercio  deputate  alla  gestione  del
          registro imprese e ne definisce  con  proprio  decreto,  da
          emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, le modalita' di accesso
          e di aggiornamento. 
              5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le
          modalita' e le  forme  con  cui  gli  ordini  e  i  collegi
          professionali   nonche'   le   pubbliche    amministrazioni
          comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli
          indirizzi  PEC  relativi  ai  professionisti   di   propria
          competenza e sono previsti gli  strumenti  telematici  resi
          disponibili dalle Camere di commercio per il tramite  delle
          proprie strutture informatiche al fine  di  ottimizzare  la
          raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. 
              6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.» 
              «Art.  6-ter  (Indice  dei  domicili   digitali   delle
          pubbliche  amministrazioni  e  dei  gestori   di   pubblici
          servizi). - 1. Al fine di  assicurare  la  pubblicita'  dei
          riferimenti telematici delle  pubbliche  amministrazioni  e
          dei gestori dei pubblici servizi e' istituito  il  pubblico
          elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili  digitali
          della pubblica amministrazione e dei  gestori  di  pubblici
          servizi", nel quale sono indicati i  domicili  digitali  da
          utilizzare  per  le  comunicazioni  e  per  lo  scambio  di
          informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti
          di legge tra le pubbliche  amministrazioni,  i  gestori  di
          pubblici servizi e i privati. 
              2. La realizzazione  e  la  gestione  dell'Indice  sono
          affidate all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e
          repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche. 
              3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori  di
          pubblici servizi aggiornano gli  indirizzi  e  i  contenuti
          dell'Indice tempestivamente e comunque con  cadenza  almeno
          semestrale, secondo le indicazioni  dell'AgID.  La  mancata
          comunicazione degli  elementi  necessari  al  completamento
          dell'Indice e del loro aggiornamento e'  valutata  ai  fini
          della  responsabilita'  dirigenziale  e   dell'attribuzione
          della    retribuzione    di    risultato    ai    dirigenti
          responsabili.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  52  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni). -  1.
          Nei settori ordinari  e  nei  settori  speciali,  tutte  le
          comunicazioni e  gli  scambi  di  informazioni  di  cui  al
          presente  codice  sono  eseguiti   utilizzando   mezzi   di
          comunicazione  elettronici  in   conformita'   con   quanto
          disposto dal presente comma e dai commi da 2 a  9,  nonche'
          dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  Gli  strumenti  e  i
          dispositivi  da   utilizzare   per   comunicare   per   via
          elettronica, nonche' le relative caratteristiche  tecniche,
          hanno  carattere  non  discriminatorio,  sono   comunemente
          disponibili e compatibili con i prodotti  TIC  generalmente
          in uso e non limitano l'accesso degli  operatori  economici
          alla procedura di aggiudicazione.  In  deroga  al  primo  e
          secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono  obbligate
          a  richiedere  mezzi  di  comunicazione  elettronici  nella
          procedura  di  presentazione  dell'offerta   esclusivamente
          nelle seguenti ipotesi: 
                a) a causa della natura  specialistica  dell'appalto,
          l'uso di mezzi di comunicazione  elettronici  richiederebbe
          specifici strumenti, dispositivi o formati di file che  non
          sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi
          comunemente disponibili; 
                b) i programmi in grado di gestire i formati di file,
          adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati  che  non
          possono essere gestiti mediante altri  programmi  aperti  o
          generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di
          proprieta'  esclusiva  e  non  possono   essere   messi   a
          disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto
          da parte della stazione appaltante; 
                c) l'utilizzo di mezzi di  comunicazione  elettronici
          richiede  attrezzature  specializzate   per   ufficio   non
          comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; 
                d) i documenti di gara richiedono la presentazione di
          un modello fisico o in scala ridotta che  non  puo'  essere
          trasmesso per mezzo di strumenti elettronici; 
                e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai  mezzi
          elettronici e' necessario a causa di una  violazione  della
          sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per
          la protezione di  informazioni  di  natura  particolarmente
          sensibile che richiedono un  livello  talmente  elevato  di
          protezione da  non  poter  essere  adeguatamente  garantito
          mediante l'uso degli strumenti  e  dispositivi  elettronici
          che  sono  generalmente  a  disposizione  degli   operatori
          economici o che possono essere messi  loro  a  disposizione
          mediante modalita' alternative  di  accesso  ai  sensi  del
          comma 6. 
              2. Nei  casi  in  cui  non  sono  utilizzati  mezzi  di
          comunicazione elettronici ai sensi del  terzo  periodo  del
          comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro  idoneo
          supporto ovvero mediante una loro combinazione. 
              3. Le  stazioni  appaltanti  indicano  nella  relazione
          unica i motivi per cui  l'uso  di  mezzi  di  comunicazione
          diversi dai mezzi elettronici e' stato ritenuto  necessario
          in applicazione del comma 1, terzo periodo. 
              4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione  orale
          puo' essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse
          da quelle relative agli elementi essenziali della procedura
          di appalto, purche' il contenuto della comunicazione  orale
          sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli  elementi
          essenziali della procedura di appalto includono i documenti
          di gara, le richieste di  partecipazione,  le  conferme  di
          interesse e le offerte. In  particolare,  le  comunicazioni
          orali    con    offerenti    che    potrebbero     incidere
          significativamente sul contenuto  e  la  valutazione  delle
          offerte sono documentate in misura sufficiente e con  mezzi
          adeguati. 
              5.  In   tutte   le   comunicazioni,   gli   scambi   e
          l'archiviazione di  informazioni,  le  stazioni  appaltanti
          garantiscono che l'integrita' dei dati  e  la  riservatezza
          delle offerte  e  delle  domande  di  partecipazione  siano
          mantenute. Esse esaminano  il  contenuto  delle  offerte  e
          delle domande di partecipazione soltanto dopo  la  scadenza
          del termine stabilito per la loro presentazione. (301) 
              6.  Le  stazioni  appaltanti  possono,  se  necessario,
          richiedere l'uso di strumenti e dispositivi che  in  genere
          non sono disponibili, ma, in tale caso,  offrono  modalita'
          alternative di accesso. Sono adeguate modalita' alternative
          di accesso quelle che: 
                a)  offrono  gratuitamente   un   accesso   completo,
          illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e
          dispositivi  a  decorrere  dalla  data   di   pubblicazione
          dell'avviso, conformemente all'allegato V o dalla  data  di
          invio  dell'invito  a  confermare   interesse.   Il   testo
          dell'avviso o dell'invito  a  confermare  interesse  indica
          l'indirizzo Internet  presso  il  quale  tali  strumenti  e
          dispositivi sono accessibili; 
                b)  assicurano  che  gli  offerenti,  che  non  hanno
          accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o  non
          hanno  la  possibilita'  di  ottenerli  entro   i   termini
          pertinenti, a condizione che la responsabilita' del mancato
          accesso non  sia  attribuibile  all'offerente  interessato,
          possano accedere  alla  procedura  di  appalto  utilizzando
          credenziali temporanee elettroniche  per  un'autenticazione
          provvisoria fornite gratuitamente on-line; 
                c) offrono un canale alternativo per la presentazione
          elettronica delle offerte. 
              7.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e   gli   enti
          aggiudicatori  possono  imporre  agli  operatori  economici
          condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza
          delle  informazioni  che  i   predetti   soggetti   rendono
          disponibili durante tutta la procedura di appalto. 
              8. Oltre ai requisiti  di  cui  all'allegato  XI,  agli
          strumenti e ai dispositivi di trasmissione e  di  ricezione
          elettronica delle offerte e di ricezione elettronica  delle
          domande di partecipazione si applicano le seguenti regole: 
                a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione  dei
          soggetti interessati le informazioni sulle  specifiche  per
          la presentazione di offerte e domande di partecipazione per
          via elettronica, compresa la cifratura e la datazione; 
                b) le stazioni appaltanti specificano il  livello  di
          sicurezza  richiesto   per   i   mezzi   di   comunicazione
          elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura
          d'aggiudicazione degli appalti. Il livello e' proporzionato
          ai rischi connessi; 
                c) qualora  ritengano  che  il  livello  dei  rischi,
          valutato ai sensi della  lettera  b),  sia  tale  che  sono
          necessarie firme elettroniche avanzate, come  definite  nel
          Codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  le  stazioni  appaltanti
          accettano le  firme  elettroniche  avanzate  basate  su  un
          certificato qualificato, considerando se  tali  certificati
          siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione
          presente in un elenco di  fiducia  di  cui  alla  decisione
          della  Commissione  2009/767/CE,   create   con   o   senza
          dispositivo per la  creazione  di  una  firma  sicura  alle
          seguenti condizioni: 
                  1) le stazioni appaltanti stabiliscono  il  formato
          della firma elettronica avanzata  sulla  base  dei  formati
          stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione  del
          Codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  attuano  le  misure
          necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un
          diverso formato di firma elettronica, la firma  elettronica
          o  il   supporto   del   documento   elettronico   contiene
          informazioni sulle possibilita' di convalida esistenti.  Le
          possibilita'  di   convalida   consentono   alla   stazione
          appaltante di convalidare on-line, gratuitamente e in  modo
          comprensibile per i non madrelingua, le firme  elettroniche
          ricevute come firme  elettroniche  avanzate  basate  su  un
          certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il
          coordinamento  della  Cabina  di   regia,   comunicano   le
          informazioni relative al fornitore di servizi di  convalida
          alla Commissione europea che le pubblica su internet; 
                  2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un
          certificato  qualificato  in  un  elenco  di  fiducia,   le
          stazioni appaltanti non applicano ulteriori  requisiti  che
          potrebbero ostacolare l'uso di tali firme  da  parte  degli
          offerenti. 
              9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una
          procedura  di  appalto  che  sono  firmati   dall'autorita'
          competente o da un altro ente  responsabile  del  rilascio,
          l'autorita' o l'ente competente di rilascio puo'  stabilire
          il formato della firma elettronica avanzata in  conformita'
          ai requisiti previsti dalle  regole  tecniche  adottate  in
          attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di  cui
          al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si  dotano
          delle misure  necessarie  per  trattare  tecnicamente  tale
          formato includendo le informazioni necessarie ai  fini  del
          trattamento della firma nei documenti  in  questione.  Tali
          documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto
          del  documento  elettronico   possibilita'   di   convalida
          esistenti  che   consentono   di   convalidare   le   firme
          elettroniche ricevute  on-line,  gratuitamente  e  in  modo
          comprensibile per i non madre lingua. 
              10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso
          dei mezzi elettronici e' obbligatorio ai sensi del presente
          codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o piu'
          dei  seguenti  mezzi  di   comunicazione   per   tutte   le
          comunicazioni e gli scambi di informazioni: 
                a) mezzi elettronici; 
                b) posta; 
                c)  comunicazione  orale,   anche   telefonica,   per
          comunicazioni diverse  da  quelle  aventi  ad  oggetto  gli
          elementi essenziali di una procedura di  aggiudicazione  di
          una concessione e purche' il contenuto della  comunicazione
          orale  sia  sufficientemente  documentato  su  un  supporto
          durevole; 
                d) la consegna a mano  comprovata  da  un  avviso  di
          ricevimento. 
              11.  Nei  casi  di  cui  al  comma  10,  il  mezzo   di
          comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile  e
          non discriminatorio e non  deve  limitare  l'accesso  degli
          operatori economici alla procedura di aggiudicazione  della
          concessione. Gli strumenti e i  dispositivi  da  utilizzare
          per comunicare per via  elettronica,  nonche'  le  relative
          caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili  con
          i  prodotti  della  tecnologia  dell'informazione  e  della
          comunicazione comunemente in uso. 
              12. Alle concessioni si applicano i commi 5 e 7.».