Art. 6 
 
                           Tracciabilita' 
 
  1.  Il  sistema  telematico  integra  apposite   funzionalita'   di
registrazione  cronologica  (log  applicativi  e  di  sistema)  delle
operazioni  eseguite,  nonche'  dei  cambiamenti  che  le  operazioni
introducono sulla base di dati,  per  finalita'  di  controllo  anche
automatico degli accessi degli utenti e di verifica delle  operazioni
effettuate. 
  2. Per le finalita' del comma 1, il sistema telematico  prevede  la
creazione  di  registri  che  riportano,  per   ciascuna   operazione
eseguita, i parametri utili alla  ricerca,  quali  la  tipologia,  il
soggetto che l'ha effettuata e la data e l'ora di esecuzione. 
  3. I formati utilizzati per la creazione dei registri sono definiti
nelle regole tecniche di cui all'articolo 2, comma 2.