Art. 6 Tracciabilita' 1. Il sistema telematico integra apposite funzionalita' di registrazione cronologica (log applicativi e di sistema) delle operazioni eseguite, nonche' dei cambiamenti che le operazioni introducono sulla base di dati, per finalita' di controllo anche automatico degli accessi degli utenti e di verifica delle operazioni effettuate. 2. Per le finalita' del comma 1, il sistema telematico prevede la creazione di registri che riportano, per ciascuna operazione eseguita, i parametri utili alla ricerca, quali la tipologia, il soggetto che l'ha effettuata e la data e l'ora di esecuzione. 3. I formati utilizzati per la creazione dei registri sono definiti nelle regole tecniche di cui all'articolo 2, comma 2.