Art. 7 
 
                  Gestione digitale e conservazione 
                    della documentazione di gara 
 
  1. I dati, i documenti e le comunicazioni di  cui  all'articolo  4,
redatti in un formato idoneo alla  loro  conservazione  ai  sensi  di
quanto previsto  dall'articolo  44  del  CAD,  sono  raccolti  in  un
fascicolo informatico gestito dal sistema telematico. 
  2. Il fascicolo informatico  di  cui  al  comma  1  contiene  anche
l'impronta delle registrazioni cronologiche  di  cui  all'articolo  6
calcolata   al   momento   dell'invio   del   fascicolo   stesso   in
conservazione. 
  3. Il sistema telematico rende disponibile il fascicolo informatico
di cui al  comma  1  alla  stazione  appaltante,  che  provvede  alla
conservazione dello stesso  secondo  quanto  stabilito  dalle  regole
tecniche  in  materia  di  conservazione   digitale   dei   documenti
informatici. 
  4. Il gestore del sistema telematico  mette  a  disposizione  delle
stazioni appaltanti le registrazioni cronologiche di cui all'articolo
6 e provvede all'invio  in  conservazione  delle  stesse  secondo  le
regole tecniche in materia di sistema di conservazione. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  44  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 44 (Requisiti per la gestione e conservazione dei
          documenti  informatici).  -  1.  Il  sistema  di   gestione
          informatica dei documenti delle pubbliche  amministrazioni,
          di cui all'articolo 52 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e'  organizzato  e
          gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e  la
          ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il
          sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee
          guida. 
              1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici
          delle  pubbliche   amministrazioni   e'   gestito   da   un
          responsabile  che   opera   d'intesa   con   il   dirigente
          dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il
          responsabile del trattamento  dei  dati  personali  di  cui
          all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196, ove nominato, e con il responsabile del sistema  della
          conservazione dei  documenti  informatici  delle  pubbliche
          amministrazioni,  nella  definizione   e   gestione   delle
          attivita'  di  rispettiva  competenza.  Almeno  una   volta
          all'anno  il  responsabile  della  gestione  dei  documenti
          informatici  provvede   a   trasmettere   al   sistema   di
          conservazione i fascicoli e  le  serie  documentarie  anche
          relative a procedimenti non conclusi. 
              1-ter. In tutti  i  casi  in  cui  la  legge  prescrive
          obblighi di  conservazione,  anche  a  carico  di  soggetti
          privati,  il  sistema  di   conservazione   dei   documenti
          informatici  assicura,  per  quanto  in  esso   conservato,
          caratteristiche di autenticita', integrita', affidabilita',
          leggibilita', reperibilita', secondo le modalita'  indicate
          nelle Linee guida. 
              1-quater.  Il  responsabile  della  conservazione,  che
          opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati
          personali, con il responsabile della  sicurezza  e  con  il
          responsabile dei sistemi  informativi,  puo'  affidare,  ai
          sensi  dell'articolo  34,  comma  1-bis,  lettera  b),   la
          conservazione dei documenti informatici ad altri  soggetti,
          pubblici   o   privati,   che   offrono   idonee   garanzie
          organizzative, e tecnologiche  e  di  protezione  dei  dati
          personali.  Il  responsabile  della   conservazione   della
          pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con
          i  responsabili  di  cui  al  comma  1-bis,  anche  con  il
          responsabile  della  gestione  documentale,   effettua   la
          conservazione  dei  documenti  informatici  secondo  quanto
          previsto all'articolo 34, comma 1-bis.».