Art. 13 
 
               Elementi aggiuntivi riguardanti il SET 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4  del  regolamento
di esecuzione 2020/204  della  Commissione,  del  28  novembre  2019,
l'interazione tra gli utenti  del  SET  e  gli  esattori  di  pedaggi
nell'ambito del SET e' limitata,  ove  applicabile,  al  processo  di
fatturazione in conformita' dell'articolo 6, comma 5, e  ai  processi
di riscossione coercitiva. Le interazioni tra gli utenti del SET e  i
fornitori del SET, o la loro apparecchiatura di bordo, possono essere
specifiche per ciascun fornitore del SET, a condizione che  esse  non
compromettano l'interoperabilita' del SET. 
  2. I fornitori di servizi di pedaggio,  compresi  i  fornitori  del
SET, forniscono al Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili e su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativi
ai loro clienti, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni  in
materia di protezione dei dati  personali.  I  dati  comunicati  sono
utilizzati unicamente per le politiche  in  materia  di  circolazione
stradale e il miglioramento della gestione del traffico e non possono
essere utilizzati per identificare i clienti. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per  i  riferimenti  del  regolamento  di  esecuzione
          2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019,  si  veda
          nelle note alle premesse.