Art. 13 Elementi aggiuntivi riguardanti il SET 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, l'interazione tra gli utenti del SET e gli esattori di pedaggi nell'ambito del SET e' limitata, ove applicabile, al processo di fatturazione in conformita' dell'articolo 6, comma 5, e ai processi di riscossione coercitiva. Le interazioni tra gli utenti del SET e i fornitori del SET, o la loro apparecchiatura di bordo, possono essere specifiche per ciascun fornitore del SET, a condizione che esse non compromettano l'interoperabilita' del SET. 2. I fornitori di servizi di pedaggio, compresi i fornitori del SET, forniscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativi ai loro clienti, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati comunicati sono utilizzati unicamente per le politiche in materia di circolazione stradale e il miglioramento della gestione del traffico e non possono essere utilizzati per identificare i clienti.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, si veda nelle note alle premesse.