Art. 19 Registri 1. Presso l'Ufficio di contatto unico individuato ai sensi dell'articolo 18, sono tenuti i tre seguenti registri elettronici nazionali: a) registro dei settori del SET situati nel territorio nazionale, contenente informazioni concernenti: 1) gli esattori di pedaggi corrispondenti; 2) le tecnologie di pedaggio impiegate; 3) i dati contestuali di pedaggio; 4) la dichiarazione relativa al settore del SET; 5) i fornitori del SET che hanno contratti di SET con gli esattori di pedaggi attivi nel settore del SET; 6) gli esattori di pedaggi designati e le relative dichiarazioni di settore di cui all'articolo 6, comma 2. b) registro dei fornitori del SET cui e' stata concessa la registrazione ai sensi dell'articolo 4; c) registro Ufficio di contatto unico per il SET, contenente i riferimenti dell'ufficio di cui all'articolo 18, ivi compresi l'indirizzo di posta elettronica di contatto e i recapiti telefonici. 2. In relazione al registro dei fornitori del SET di cui alla lettera b) del comma 1, l'ufficio di contatto verifica, almeno una volta l'anno, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), d), e) e f), e provvede al relativo aggiornamento. In detto registro sono altresi' riportate le conclusioni delle verifiche previste dall'articolo 4, comma 1, lettera e). La verifica dell'insussistenza sopravvenuta dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro dei fornitori del SET determina la cancellazione dal registro stesso. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili non e' responsabile delle azioni dei fornitori del SET iscritti nel registro elettronico nazionale. 3. L'ufficio di cui al comma 1 cura l'aggiornamento dei registri sulla base dei dati comunicati dagli esattori di pedaggio in esercizio sui settori del SET inseriti nel registro, nonche' dai fornitori del SET iscritti nel registro, utilizzando la modulistica di cui agli allegati I e II del presente decreto. 4. In caso di omessa, incompleta o non tempestiva comunicazione da parte degli esattori di pedaggi dell'aggiornamento dei dati del settore di competenza che dovesse dare luogo a procedure di infrazione in ambito europeo, ovvero a qualunque altro tipo di controversia, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili esercita il diritto di rivalsa nei confronti dell'inadempiente. Tale diritto e' esercitato anche in caso di dichiarazione mendace. 5. I registri elettronici nazionali del SET, sono collocati in modo accessibile al pubblico su apposita sezione del sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 6. I registri sono resi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I registri elettronici nazionali del SET di cui al comma 1 sostituiscono i registri istituiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2010, n. 458. In sede di prima applicazione, sono iscritti nei registri dei settori del SET e dei fornitori del SET, rispettivamente i settori e i fornitori gia' iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei registri nazionali istituiti dal citato decreto ministeriale n. 458 del 2010. Entro il 20 novembre 2021 gli esattori di pedaggio in esercizio sui settori del SET, iscritti nei registri elettronici nazionali alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono ad aggiornare i dati relativi ai settori del SET di competenza sulla base delle disposizioni del presente decreto. 7. I soggetti pubblici o privati gestori di tunnel, ponti e traghetti e i soggetti che esercitano attivita' di riscossione di pedaggi di sistemi piccoli e strettamente locali che utilizzano sistemi di telepedaggio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), tenuto conto anche del livello dei costi di adeguamento alle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 20, possono formulare al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili apposita richiesta di iscrizione nel registro dei settori del SET, trasmettendo il modello di cui all'allegato I del presente decreto debitamente compilato. L'ufficio responsabile della tenuta dei registri provvede a iscrivere nel registro elettronico nazionale il settore del SET che, dalla data di iscrizione, e' soggetto alla disciplina di cui agli articoli da 3 a 20. 8. L'ufficio responsabile della tenuta dei registri comunica alla Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno, con mezzi elettronici, i registri dei settori del SET e dei fornitori del SET.
Note all'art. 19: - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2010, n. 458 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2010, n. 228.