Art. 19 
 
                              Registri 
 
  1.  Presso  l'Ufficio  di  contatto  unico  individuato  ai   sensi
dell'articolo 18, sono tenuti i  tre  seguenti  registri  elettronici
nazionali: 
    a) registro dei settori del SET situati nel territorio nazionale,
contenente informazioni concernenti: 
      1) gli esattori di pedaggi corrispondenti; 
      2) le tecnologie di pedaggio impiegate; 
      3) i dati contestuali di pedaggio; 
      4) la dichiarazione relativa al settore del SET; 
      5) i fornitori del SET che  hanno  contratti  di  SET  con  gli
esattori di pedaggi attivi nel settore del SET; 
      6)  gli  esattori  di   pedaggi   designati   e   le   relative
dichiarazioni di settore di cui all'articolo 6, comma 2. 
    b) registro dei fornitori  del  SET  cui  e'  stata  concessa  la
registrazione ai sensi dell'articolo 4; 
    c) registro Ufficio di contatto unico per il  SET,  contenente  i
riferimenti  dell'ufficio  di  cui  all'articolo  18,  ivi   compresi
l'indirizzo di posta elettronica di contatto e i recapiti telefonici. 
  2. In relazione al registro dei  fornitori  del  SET  di  cui  alla
lettera b) del comma 1, l'ufficio di contatto  verifica,  almeno  una
volta l'anno, la sussistenza dei requisiti  di  cui  all'articolo  4,
comma  1,  lettere  a),  d),  e)  e  f),  e  provvede   al   relativo
aggiornamento.  In  detto  registro  sono   altresi'   riportate   le
conclusioni  delle  verifiche  previste  dall'articolo  4,  comma  1,
lettera e). La verifica dell'insussistenza sopravvenuta dei requisiti
richiesti  per  l'iscrizione  nel  registro  dei  fornitori  del  SET
determina la cancellazione dal registro stesso.  Il  Ministero  delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  non  e'  responsabile
delle azioni dei fornitori del SET iscritti nel registro  elettronico
nazionale. 
  3. L'ufficio di cui al comma 1 cura  l'aggiornamento  dei  registri
sulla  base  dei  dati  comunicati  dagli  esattori  di  pedaggio  in
esercizio sui settori del SET  inseriti  nel  registro,  nonche'  dai
fornitori del SET iscritti nel registro, utilizzando  la  modulistica
di cui agli allegati I e II del presente decreto. 
  4. In caso di omessa, incompleta o non tempestiva comunicazione  da
parte degli esattori  di  pedaggi  dell'aggiornamento  dei  dati  del
settore  di  competenza  che  dovesse  dare  luogo  a  procedure   di
infrazione in ambito  europeo,  ovvero  a  qualunque  altro  tipo  di
controversia, il Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili  esercita   il   diritto   di   rivalsa   nei   confronti
dell'inadempiente. Tale  diritto  e'  esercitato  anche  in  caso  di
dichiarazione mendace. 
  5. I registri elettronici nazionali del SET, sono collocati in modo
accessibile al pubblico su apposita sezione  del  sito  istituzionale
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
  6. I registri sono resi  disponibili  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto.  I  registri  elettronici
nazionali del  SET  di  cui  al  comma  1  sostituiscono  i  registri
istituiti  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 6 luglio 2010, n. 458. In sede di prima applicazione,  sono
iscritti nei registri dei settori del SET e dei  fornitori  del  SET,
rispettivamente i settori e i fornitori gia' iscritti  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  nei  registri  nazionali
istituiti dal citato decreto ministeriale n. 458 del 2010.  Entro  il
20 novembre 2021 gli esattori di pedaggio in  esercizio  sui  settori
del SET, iscritti nei registri elettronici  nazionali  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, provvedono  ad  aggiornare  i
dati relativi ai settori del  SET  di  competenza  sulla  base  delle
disposizioni del presente decreto. 
  7. I soggetti  pubblici  o  privati  gestori  di  tunnel,  ponti  e
traghetti e i soggetti che esercitano  attivita'  di  riscossione  di
pedaggi di sistemi  piccoli  e  strettamente  locali  che  utilizzano
sistemi di telepedaggio ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,  lettera
l), tenuto conto anche del livello  dei  costi  di  adeguamento  alle
prescrizioni di cui agli articoli da 3 a  20,  possono  formulare  al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili apposita
richiesta  di  iscrizione  nel  registro   dei   settori   del   SET,
trasmettendo il modello di cui all'allegato I  del  presente  decreto
debitamente  compilato.  L'ufficio  responsabile  della  tenuta   dei
registri provvede a iscrivere nel registro elettronico  nazionale  il
settore del SET che, dalla  data  di  iscrizione,  e'  soggetto  alla
disciplina di cui agli articoli da 3 a 20. 
  8. L'ufficio responsabile della tenuta dei registri  comunica  alla
Commissione europea entro il 31 dicembre  di  ogni  anno,  con  mezzi
elettronici, i registri dei settori del SET e dei fornitori del SET. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  6  luglio  2010,  n.  458  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2010, n. 228.