Art. 20 Sistemi pilota 1. Per consentire l'evoluzione tecnica del SET, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo' autorizzare temporaneamente, in parti limitate dei settori sottoposti a pedaggio ricompresi nel registro dei settori del SET di cui all'articolo 19 e parallelamente al sistema conforme al SET, sistemi pilota di pedaggio che integrano nuove tecnologie o concetti non conformi a una o piu' disposizioni del presente decreto. 2. I fornitori del SET non sono obbligati a partecipare ai sistemi pilota di pedaggio. 3. Prima di avviare un sistema pilota di pedaggio, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili chiede l'autorizzazione della Commissione europea trasmettendo una richiesta corredata da apposita relazione contenente la descrizione del sistema pilota. Il sistema pilota e' avviato se autorizzato dalla Commissione europea e per un periodo non superiore a tre anni. Entro sei mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili valuta l'opportunita' della prosecuzione del sistema pilota e, in caso positivo, invia alla Commissione una richiesta di estensione dell'autorizzazione, corredata da apposita relazione che ne esplicita i motivi.