Art. 20 
 
                           Sistemi pilota 
 
  1. Per consentire l'evoluzione tecnica del SET, il  Ministro  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili   puo'   autorizzare
temporaneamente, in parti limitate dei settori sottoposti a  pedaggio
ricompresi nel registro dei settori del SET di cui all'articolo 19  e
parallelamente al sistema conforme al SET, sistemi pilota di pedaggio
che integrano nuove tecnologie o concetti non conformi a una  o  piu'
disposizioni del presente decreto. 
  2. I fornitori del SET non sono obbligati a partecipare ai  sistemi
pilota di pedaggio. 
  3. Prima di avviare un sistema  pilota  di  pedaggio,  il  Ministro
delle   infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili   chiede
l'autorizzazione della Commissione europea trasmettendo una richiesta
corredata da apposita relazione contenente la descrizione del sistema
pilota. Il sistema pilota e' avviato se autorizzato dalla Commissione
europea e per un periodo non superiore a tre  anni.  Entro  sei  mesi
dalla  data  di  scadenza  dell'autorizzazione,  il  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  valuta  l'opportunita'
della prosecuzione del sistema pilota e, in caso positivo, invia alla
Commissione  una   richiesta   di   estensione   dell'autorizzazione,
corredata da apposita relazione che ne esplicita i motivi.