Art. 8 
 
                   Fondo ripresa resilienza Italia 
 
  1. Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani  integrati
- Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2  b)  e  Sviluppo  e
resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi  BEI)
- M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, e' autorizzata la costituzione  di  un  Fondo  dei  Fondi
denominato «Fondo ripresa  resilienza  Italia»  del  quale  lo  Stato
italiano e' contributore unico e la cui  gestione  e'  affidata  alla
Banca europea per gli investimenti  ai  sensi  del  regolamento  (UE)
2021/241, del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  12  febbario
2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per  l'anno  2021.
Ai relativi oneri si provvede a valere sul  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia  di  cui  all'articolo  1,
comma 1037,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  secondo  le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. 
  2.  Ai  fini  dell'immediata  operativita'   del   «Fondo   ripresa
resilienza Italia» di cui al comma 1, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli
investimenti uno  o  piu'  accordi  necessari  a  consentire  la  sua
costituzione ed a trasferire le risorse del  Fondo  su  di  un  conto
corrente  infruttifero  appositamente  acceso  presso  la   Tesoreria
centrale  dello  Stato,  intestato  alla  Banca   europea   per   gli
investimenti quale gestore del Fondo di Fondi. 
  3.  Con  apposito  accordo  di  finanziamento  viene  conferita  la
gestione del «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui al comma 1 alla
Banca europea per gli investimenti e vengono definiti,  tra  l'altro,
le modalita' ed i criteri di gestione delle risorse  da  parte  della
Banca,  nel  rispetto  dei  principi  e   degli   obblighi   riferiti
all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di  «non  arrecare
danno significativo all'ambiente (DNSH), le priorita' e la  strategia
di  investimento  del  Fondo,  i  criteri  di  ammissibilita'  per  i
beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti  ed  i
poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonche' i
settori target in cui investire. 
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'
istituito  il  Comitato  per  gli  investimenti,  presieduto  da   un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto
struttura di coordinamento centrale per l'implementazione  del  PNRR,
composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per
settori target del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo
non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di  presenza  ne'
alcun tipo di emolumento. 
  5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del  5
per  cento  dell'importo  totale  delle  contribuzioni   erogate   ai
destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7  per  cento
dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali
in investimenti in equity e quasi-equity, puo' essere destinata  agli
oneri di gestione connessi all'attivita' oggetto degli accordi di cui
ai commi 2 e 3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del Fondo sono
reinvestite  per  gli  stessi  obiettivi  e   le   stesse   priorita'
strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. 
  6. Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalita'  del
PNRR  e  con  i  principi  di  digitalizzazione,  sostenibilita'   ed
efficienza energetica,  nell'ambito  del  «Fondo  Ripresa  Resilienza
Italia» di cui al comma 1 e' costituita una sezione denominata «Fondo
per il Turismo Sostenibile» con dotazione di 500 milioni di euro  per
l'attuazione della linea  progettuale  Sviluppo  e  resilienza  delle
imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) -M1C3  intervento
4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza,  con  una  riserva
del 50 per cento dedicata agli interventi  volti  al  supporto  degli
investimenti di riqualificazione energetica per quanto  attiene  alle
linee progettuali riferite al settore turistico.