Art. 10 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Il dirigente o  il  responsabile  di  servizio  della  struttura
ministeriale che espleta le funzioni di stazione appaltante  comunica
ai segretariati regionali i  nominativi  dei  dipendenti  destinatari
degli incentivi e l'elenco degli importi, al fine di  verificare  che
gli incentivi complessivamente corrisposti  nel  corso  dell'anno  al
singolo dipendente, anche da amministrazioni  diverse,  non  superino
l'importo del 50 per  cento  del  trattamento  economico  complessivo
annuo lordo. 
  2. A tal fine, i segretariati regionali comunicano ogni sei mesi  i
dati  del  monitoraggio  alla  Direzione  generale  Bilancio  e  alla
Direzione generale Organizzazione del Ministero,  evidenziando  anche
le eventuali criticita', ai fini di  consentire  gli  adempimenti  di
competenza. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 1° settembre 2021 
 
                                            Il Ministro: Franceschini 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 2725