Art. 10 Monitoraggio 1. Il dirigente o il responsabile di servizio della struttura ministeriale che espleta le funzioni di stazione appaltante comunica ai segretariati regionali i nominativi dei dipendenti destinatari degli incentivi e l'elenco degli importi, al fine di verificare che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da amministrazioni diverse, non superino l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. 2. A tal fine, i segretariati regionali comunicano ogni sei mesi i dati del monitoraggio alla Direzione generale Bilancio e alla Direzione generale Organizzazione del Ministero, evidenziando anche le eventuali criticita', ai fini di consentire gli adempimenti di competenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° settembre 2021 Il Ministro: Franceschini Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 2725