Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle strutture
centrali e periferiche del Ministero, con  esclusione  del  personale
appartenente all'Area della dirigenza, che  per  ciascun  appalto  di
lavoro, servizio o fornitura svolge le seguenti attivita': 
    a) programmazione della spesa per investimenti; 
    b) valutazione preventiva dei progetti; 
    c) responsabile unico del procedimento; 
    d) predisposizione e controllo  delle  procedure  di  gara  e  di
esecuzione dei contratti pubblici; 
    e) direzione dei  lavori  o,  per  i  contratti  di  fornitura  e
servizi, direzione dell'esecuzione; 
    f) collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformita'; 
    g) collaudo statico, ove necessario per  consentire  l'esecuzione
del contratto  nel  rispetto  dei  documenti  a  base  di  gara,  del
progetto, dei tempi e costi prestabiliti; 
  2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo  i  dipendenti  che
collaborano direttamente alle attivita' di cui al  comma  1,  secondo
quanto previsto dall'articolo 5, nel rispetto di un'equa ripartizione
degli incarichi. 
  3. Le funzioni tecniche di cui al comma 1  che  danno  titolo  alla
corresponsione degli incentivi riguardano le attivita' svolte per  la
realizzazione di lavori e, nel caso in cui e' nominato  il  direttore
dell'esecuzione, per l'acquisizione di servizi e forniture a  seguito
di contratti affidati mediante procedure di gara. 
  4. Il presente regolamento si applica anche ai contratti per lavori
di manutenzione straordinaria e ordinaria.