Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle strutture centrali e periferiche del Ministero, con esclusione del personale appartenente all'Area della dirigenza, che per ciascun appalto di lavoro, servizio o fornitura svolge le seguenti attivita': a) programmazione della spesa per investimenti; b) valutazione preventiva dei progetti; c) responsabile unico del procedimento; d) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; e) direzione dei lavori o, per i contratti di fornitura e servizi, direzione dell'esecuzione; f) collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformita'; g) collaudo statico, ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti; 2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che collaborano direttamente alle attivita' di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 5, nel rispetto di un'equa ripartizione degli incarichi. 3. Le funzioni tecniche di cui al comma 1 che danno titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano le attivita' svolte per la realizzazione di lavori e, nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione, per l'acquisizione di servizi e forniture a seguito di contratti affidati mediante procedure di gara. 4. Il presente regolamento si applica anche ai contratti per lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.