Art. 3 
 
              Composizione del Fondo per gli incentivi 
                      per le funzioni tecniche 
 
  1. Il Fondo e' costituito da una percentuale pari al  2  per  cento
dell'importo posto a base di gara dal Ministero per lavori, servizi o
forniture. In  sede  di  contrattazione  decentrata  integrativa  del
personale, l'effettiva misura del Fondo  da  costituire  puo'  essere
rapportata  all'importo  a  base   della   correlata   procedura   di
affidamento, applicando le seguenti percentuali: 
    a) per i lavori di importi fino a 1 milione di euro: 2 per cento; 
    b) per i lavori di importi superiori a 1 milione di euro  e  fino
alle soglie di rilevanza comunitaria  determinate  dall'articolo  35,
comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici: 1,9 per cento; 
    c) per i lavori di importi superiori  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria determinate dall'articolo 35, comma  1,  lettera  a)  del
Codice dei contratti pubblici e fino a 25 milioni di  euro:  1,8  per
cento; 
    d) per i lavori di importi superiori a 25 milioni  e  fino  a  50
milioni di euro: 1,7 per cento; 
    e) per i lavori di importi superiori a 50 milioni  di  euro:  1,6
per cento; 
    f) per i servizi e le forniture di importi fino a 500.000 euro: 2
per cento; 
    g) per i servizi e le forniture di importi  superiori  a  500.000
euro, per la quota parte fino a 500.000 euro: 2 per cento  e  per  la
quota parte superiore a 500.000 euro: 1,5 per cento. 
  2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le  somme  per
accantonamenti, imprevisti, acquisizioni  ed  espropri  di  immobili,
nonche' l'IVA. 
  3. L'importo dell'incentivo non e' soggetto a rettifica qualora  in
sede di appalto si verifichino dei ribassi. 
  4. L'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo e'  ripartito
tra i soggetti indicati dall'articolo 5, con le modalita' e i criteri
ivi  stabiliti.  Gli  importi  sono  comprensivi  anche  degli  oneri
previdenziali e assistenziali a carico del  Ministero.  Le  spese  di
trasferta o missione non sono a carico del Fondo. 
  5. L'utilizzo del restante 20 per cento delle  risorse  finanziarie
del Fondo e' disciplinato dall'articolo 113, comma 4, del Codice  dei
contratti pubblici. 
  6. Il Fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno
del quadro economico nell'ambito delle  somme  a  disposizione  della
singola procedura  di  lavori,  forniture  o  servizi.  A  tal  fine,
ciascuna struttura ministeriale che opera  come  stazione  appaltante
provvede al versamento delle risorse di cui ai commi 4 e 5 in entrata
al bilancio dello Stato, sul  Capo  29,  Capitolo  2584  «Entrate  di
pertinenza  del  Ministero  della  cultura»,  articolo  23  di  nuova
istituzione. 
  7. Il versamento di cui al  comma  6  e'  effettuato  in  relazione
all'avanzamento dei lavori,  utilizzando  gli  stanziamenti  iscritti
nelle diverse annualita', nel rispetto  della  vigente  normativa  in
materia di riassegnazione alla spesa delle somme versate  in  entrata
solo nell'esercizio in cui sono versate, salvo i versamenti  disposti
nell'ultimo  bimestre  dell'anno  che  possono   essere   riassegnati
nell'esercizio successivo. 
  8. Per la realizzazione di  interventi  in  convenzione  con  altre
pubbliche amministrazioni  il  Fondo  incentivante  resta  costituito
dalla somma delle quote delle prestazioni svolte  dal  personale  del
Ministero  in  nome  e  per  conto  della  pubblica   amministrazione
convenzionata. Sono pertanto  riconosciuti  al  personale  dipendente
esclusivamente  i  compensi  previsti   dal   presente   regolamento.
L'insieme degli incentivi non puo' comunque superare la misura del  2
per cento. 
  9. Nell'ambito degli accordi  o  convenzioni  stipulati  con  altre
pubbliche  amministrazioni  o  con  soggetti   terzi   le   strutture
ministeriali  che   operano   come   stazione   appaltante   indicano
espressamente gli incentivi per  funzioni  tecniche  riconosciuti  al
personale dipendente del Ministero, ai  fini  della  liquidazione  da
parte degli uffici competenti. I dati relativi  ai  compensi  e  agli
incarichi  sono  comunicati  all'Anagrafe  delle   prestazioni   come
previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165  entro  quindici  giorni  dalla  stipula  dell'accordo  o   della
convenzione, con il provvedimento  di  individuazione  del  personale
incaricato. 
  10. La ripartizione del  Fondo  avviene,  con  cadenza  semestrale,
previa contrattazione collettiva integrativa  con  le  organizzazioni
sindacali. Tali accordi sono trasmessi alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato  -  ai  fini  dell'attivazione  della  procedura
prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  35,  comma  1,
          lettera a), del citato decreto legislativo 18 aprile  2016,
          n. 50: 
              «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e  metodi  di
          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
                a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di  lavori
          e per le concessioni; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  40-bis,  comma  2,
          del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 40-bis (Controlli in  materia  di  contrattazione
          integrativa). 
              2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
          autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per
          gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore
          a duecento unita', i  contratti  integrativi  sottoscritti,
          corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria  ed
          una  relazione  illustrativa  certificate  dai   competenti
          organi di controllo previsti dal comma  1,  sono  trasmessi
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          della funzione pubblica  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello  Stato,  che,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento,    ne    accertano,     congiuntamente,     la
          compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente
          articolo e dell'articolo  40,  comma  3-quinquies.  Decorso
          tale termine, che puo' essere sospeso in caso di  richiesta
          di elementi istruttori, la delegazione  di  parte  pubblica
          puo' procedere alla stipula del contratto integrativo.  Nel
          caso in cui il riscontro abbia  esito  negativo,  le  parti
          riprendono le trattative. 
              (Omissis).».