Art. 3 Composizione del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche 1. Il Fondo e' costituito da una percentuale pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara dal Ministero per lavori, servizi o forniture. In sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, l'effettiva misura del Fondo da costituire puo' essere rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento, applicando le seguenti percentuali: a) per i lavori di importi fino a 1 milione di euro: 2 per cento; b) per i lavori di importi superiori a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria determinate dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici: 1,9 per cento; c) per i lavori di importi superiori alle soglie di rilevanza comunitaria determinate dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici e fino a 25 milioni di euro: 1,8 per cento; d) per i lavori di importi superiori a 25 milioni e fino a 50 milioni di euro: 1,7 per cento; e) per i lavori di importi superiori a 50 milioni di euro: 1,6 per cento; f) per i servizi e le forniture di importi fino a 500.000 euro: 2 per cento; g) per i servizi e le forniture di importi superiori a 500.000 euro, per la quota parte fino a 500.000 euro: 2 per cento e per la quota parte superiore a 500.000 euro: 1,5 per cento. 2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonche' l'IVA. 3. L'importo dell'incentivo non e' soggetto a rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. 4. L'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo e' ripartito tra i soggetti indicati dall'articolo 5, con le modalita' e i criteri ivi stabiliti. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Ministero. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del Fondo. 5. L'utilizzo del restante 20 per cento delle risorse finanziarie del Fondo e' disciplinato dall'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. 6. Il Fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico nell'ambito delle somme a disposizione della singola procedura di lavori, forniture o servizi. A tal fine, ciascuna struttura ministeriale che opera come stazione appaltante provvede al versamento delle risorse di cui ai commi 4 e 5 in entrata al bilancio dello Stato, sul Capo 29, Capitolo 2584 «Entrate di pertinenza del Ministero della cultura», articolo 23 di nuova istituzione. 7. Il versamento di cui al comma 6 e' effettuato in relazione all'avanzamento dei lavori, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle diverse annualita', nel rispetto della vigente normativa in materia di riassegnazione alla spesa delle somme versate in entrata solo nell'esercizio in cui sono versate, salvo i versamenti disposti nell'ultimo bimestre dell'anno che possono essere riassegnati nell'esercizio successivo. 8. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni il Fondo incentivante resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni svolte dal personale del Ministero in nome e per conto della pubblica amministrazione convenzionata. Sono pertanto riconosciuti al personale dipendente esclusivamente i compensi previsti dal presente regolamento. L'insieme degli incentivi non puo' comunque superare la misura del 2 per cento. 9. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con altre pubbliche amministrazioni o con soggetti terzi le strutture ministeriali che operano come stazione appaltante indicano espressamente gli incentivi per funzioni tecniche riconosciuti al personale dipendente del Ministero, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. I dati relativi ai compensi e agli incarichi sono comunicati all'Anagrafe delle prestazioni come previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 entro quindici giorni dalla stipula dell'accordo o della convenzione, con il provvedimento di individuazione del personale incaricato. 10. La ripartizione del Fondo avviene, con cadenza semestrale, previa contrattazione collettiva integrativa con le organizzazioni sindacali. Tali accordi sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai fini dell'attivazione della procedura prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 40-bis, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa). 2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. (Omissis).».