Art. 4 
 
            Conferimento degli incarichi e individuazione 
          del personale per la ripartizione dell'incentivo 
 
  1. Gli incarichi relativi alle attivita'  di  cui  all'articolo  2,
comma 1,  sono  conferiti  con  provvedimento  del  dirigente  o  del
responsabile  di  servizio  preposto   alla   struttura   competente,
garantendo la rotazione ed un'equa ripartizione  degli  incarichi,  e
tenendo  conto  delle  professionalita'  presenti   all'interno   del
Ministero. 
  2. Per ciascun lavoro, servizio o  fornitura,  il  dirigente  o  il
responsabile di servizio della struttura ministeriale che opera  come
stazione appaltante nomina il Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito denominato «RUP») tra i dipendenti di ruolo in  possesso  dei
requisiti  previsti  dall'articolo  31  del  Codice   dei   contratti
pubblici. 
  3. Nei casi  di  modifica  o  revoca  dell'incarico  di  RUP  o  di
qualsiasi altro incarico,  consentiti  dalla  normativa  vigente,  il
dirigente o il responsabile di servizio con il medesimo provvedimento
di modifica o revoca, e in correlazione al  lavoro  eseguito  nonche'
alla causa della modifica o della revoca,  stabilisce  l'attribuzione
dell'incentivo a fronte delle attivita' che  il  soggetto  incaricato
abbia svolto sino a quel momento. Il dirigente o il  responsabile  di
servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del
presente  regolamento  nonche'  il  raggiungimento  degli   obiettivi
fissati. 
  4. Il dirigente o il responsabile di servizio, su proposta del RUP,
individua  con  apposito  decreto,  il  personale  incaricato   delle
funzioni  tecniche  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   attingendo
prioritariamente alle risorse umane del Ministero, tenendo conto: 
    a)  della  necessita'  di  integrazione  tra  diverse  competenze
professionali  anche  in  relazione  alla  tipologia  di  lavoro   da
realizzare o di servizio e fornitura da acquisire; 
    b) delle esperienze professionali acquisite; 
    c)  dell'espletamento  di  attivita'   analoghe   con   risultati
positivi; 
    d)  della  consequenzialita'  e   complementarieta'   con   altri
incarichi, eventualmente gia' ricevuti, aventi lo stesso oggetto; 
    e) del principio di incentivazione della  produttivita',  sancito
dalla vigente legislazione in materia di  pubblico  impiego  e  dalla
contrattazione collettiva. 
  5. L'atto di conferimento dell'incarico  deve  riportare  l'importo
posto a base di gara sulla base del quale  e'  determinato  l'importo
dell'incentivo  e,  su  indicazione  del  RUP,  il   nominativo   dei
dipendenti incaricati, i compiti affidati  a  ciascuno  e  i  termini
entro i quali devono  essere  eseguite  le  prestazioni  per  ciascun
incaricato. 
  6. Il provvedimento di individuazione degli incarichi  per  ciascun
lavoro, servizio o  fornitura  e'  comunicato  dal  dirigente  o  dal
responsabile di servizio della struttura ministeriale che opera  come
stazione appaltante all'Anagrafe delle prestazioni tempestivamente  e
comunque non oltre quindici giorni dalla emanazione dello stesso. 
  7. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati  ai
sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. E' fatto obbligo per il dirigente o il responsabile di  servizio
che conferisce  l'incarico  o  autorizza  il  dipendente  a  svolgere
prestazioni  presso  altre  pubbliche  amministrazioni  di  accertare
preventivamente la insussistenza di carichi pendenti per i  reati  di
cui all'art. 35-bis del decreto legislativo n. 165  del  2001,  anche
mediante ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. 
  8. Il dirigente o  il  responsabile  di  servizio  della  struttura
ministeriale che funge da stazione appaltante, qualora, ai fini della
individuazione  delle  figure  professionali  necessarie,  non  possa
ricorrere al personale del proprio ufficio, puo'  attingere,  per  il
conferimento dell'incarico, ad  appositi  elenchi  predisposti  dalla
Direzione   generale   Organizzazione   a   seguito   di   interpello
ministeriale, previo nulla osta del dirigente della struttura  presso
cui  il  dipendente  prescelto  presta  servizio  reso   sulla   base
dell'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  31  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art.  31  (Ruolo  e  funzioni  del  responsabile   del
          procedimento negli appalti e nelle concessioni). -  1.  Per
          ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
          una  concessione  le   stazioni   appaltanti   individuano,
          nell'atto di adozione o di aggiornamento dei  programmi  di
          cui all'articolo 21, comma 1,  ovvero  nell'atto  di  avvio
          relativo ad ogni singolo intervento  per  le  esigenze  non
          incluse  in  programmazione,  un  responsabile  unico   del
          procedimento (RUP) per le fasi della programmazione,  della
          progettazione,   dell'affidamento,   dell'esecuzione.    Le
          stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto  e
          di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
          ciascuno  dei   detti   acquisti,   un   responsabile   del
          procedimento  che  assume  specificamente,  in  ordine   al
          singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
          articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10,  il  RUP
          e' nominato con  atto  formale  del  soggetto  responsabile
          dell'unita'  organizzativa,  che  deve  essere  di  livello
          apicale, tra  i  dipendenti  di  ruolo  addetti  all'unita'
          medesima, dotati del necessario  livello  di  inquadramento
          giuridico  in  relazione  alla  struttura  della   pubblica
          amministrazione e di competenze professionali  adeguate  in
          relazione ai compiti per cui e' nominato;  la  sostituzione
          del   RUP   individuato   nella   programmazione   di   cui
          all'articolo 21,  comma  1,  non  comporta  modifiche  alla
          stessa. Laddove  sia  accertata  la  carenza  nell'organico
          della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra
          gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile
          unico del procedimento e' obbligatorio e  non  puo'  essere
          rifiutato. 
              2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o avviso
          con cui si indice la gara per l'affidamento  del  contratto
          di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle  procedure  in
          cui non vi sia bando o avviso con cui si  indice  la  gara,
          nell'invito a presentare un'offerta. 
              3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241,
          svolge  tutti  i  compiti  relativi   alle   procedure   di
          programmazione, progettazione,  affidamento  ed  esecuzione
          previste   dal   presente    codice,    che    non    siano
          specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 
              4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da  altre
          disposizioni del codice, in particolare, il RUP: 
                a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al
          fine della  predisposizione  del  programma  triennale  dei
          lavori  pubblici  e  dei  relativi  aggiornamenti  annuali,
          nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
          programmazione  di  contratti  pubblici  di  servizi  e  di
          forniture   e   della   predisposizione   dell'avviso    di
          preinformazione; 
                b)  cura,  in  ciascuna  fase  di  attuazione   degli
          interventi, il controllo sui  livelli  di  prestazione,  di
          qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
          finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; 
                c) cura il corretto  e  razionale  svolgimento  delle
          procedure; 
                d)  segnala   eventuali   disfunzioni,   impedimenti,
          ritardi nell'attuazione degli interventi; 
                e)  accerta  la  libera  disponibilita'  di  aree   e
          immobili necessari; 
                f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati
          e  le  informazioni  relativi  alle  principali   fasi   di
          svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari  per
          l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di  sua
          competenza e sorveglia  la  efficiente  gestione  economica
          dell'intervento; 
                g)  propone  all'amministrazione  aggiudicatrice   la
          conclusione di un accordo  di  programma,  ai  sensi  delle
          norme  vigenti,  quando  si   rende   necessaria   l'azione
          integrata e coordinata di diverse amministrazioni; 
                h) propone l'indizione o, ove competente,  indice  la
          conferenza di servizi ai sensi della legge 7  agosto  1990,
          n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
          intese,  pareri,  concessioni,  autorizzazioni,   permessi,
          licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; 
                i) verifica e vigila sul rispetto delle  prescrizioni
          contrattuali nelle concessioni. 
              5. Con il regolamento di cui  all'articolo  216,  comma
          27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio
          sui compiti specifici del  RUP,  sui  presupposti  e  sulle
          modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori  requisiti  di
          professionalita' rispetto a quanto  disposto  dal  presente
          codice, in relazione alla complessita' dei lavori.  Con  il
          medesimo  regolamento  di  cui  all'articolo   216,   comma
          27-octies, sono determinati, altresi', l'importo massimo  e
          la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il
          RUP puo' coincidere con il progettista,  con  il  direttore
          dei lavori o con il direttore  dell'esecuzione.  Fino  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del   regolamento   di   cui
          all'articolo  216,   comma   27-octies,   si   applica   la
          disposizione transitoria ivi prevista. 
              6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria  e
          all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia
          presente tale  figura  professionale,  le  competenze  sono
          attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
          lavoro da realizzare. 
              7. Nel caso di appalti di particolare  complessita'  in
          relazione all'opera da realizzare ovvero alla  specificita'
          della   fornitura   o   del   servizio,   che    richiedano
          necessariamente   valutazioni   e   competenze    altamente
          specialistiche,  il  responsabile  unico  del  procedimento
          propone alla  stazione  appaltante  di  conferire  appositi
          incarichi a supporto dell'intera procedura o  di  parte  di
          essa, da individuare sin dai primi atti di gara. 
              8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento  della
          sicurezza in fase di progettazione, direzione  dei  lavori,
          direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza  in
          fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi  che
          la stazione appaltante ritenga  indispensabili  a  supporto
          dell'attivita' del  responsabile  unico  del  procedimento,
          vengono conferiti secondo le procedure di cui  al  presente
          codice e, in caso  di  importo  inferiore  alla  soglia  di
          40.000 euro, possono essere affidati  in  via  diretta,  ai
          sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).  L'affidatario
          non puo' avvalersi  del  subappalto,  fatta  eccezione  per
          indagini  geologiche,  geotecniche  e  sismiche,  sondaggi,
          rilievi, misurazioni e picchettazioni,  predisposizione  di
          elaborati specialistici  e  di  dettaglio,  con  esclusione
          delle relazioni geologiche, nonche' per la  sola  redazione
          grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma
          la responsabilita' esclusiva del progettista. 
              9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare  la
          qualita'  della  progettazione   e   della   programmazione
          complessiva,  puo',  nell'ambito  della  propria  autonomia
          organizzativa e nel  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla
          vigente  normativa,  istituire  una  struttura  stabile   a
          supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
          della  pubblica  amministrazione  di  riferimento.  Con  la
          medesima   finalita',    nell'ambito    della    formazione
          obbligatoria, organizza attivita' formativa  specifica  per
          tutti i dipendenti che hanno i requisiti  di  inquadramento
          idonei al  conferimento  dell'incarico  di  RUP,  anche  in
          materia di metodi e strumenti elettronici  specifici  quali
          quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. 
              10. Le  stazioni  appaltanti  che  non  sono  pubbliche
          amministrazioni o  enti  pubblici  individuano,  secondo  i
          propri ordinamenti, uno o  piu'  soggetti  cui  affidare  i
          compiti   propri   del   responsabile   del   procedimento,
          limitatamente al rispetto delle norme del presente  decreto
          alla cui osservanza sono tenute. 
              11.  Nel  caso  in  cui   l'organico   della   stazione
          appaltante presenti carenze accertate o  in  esso  non  sia
          compreso  nessun  soggetto  in  possesso  della   specifica
          professionalita' necessaria per lo svolgimento dei  compiti
          propri del RUP,  secondo  quanto  attestato  dal  dirigente
          competente, i compiti di  supporto  all'attivita'  del  RUP
          possono essere affidati,  con  le  procedure  previste  dal
          presente  codice,  ai   soggetti   aventi   le   specifiche
          competenze  di  carattere  tecnico,  economico-finanziario,
          amministrativo, organizzativo e legale, dotati di  adeguata
          polizza assicurativa a copertura dei  rischi  professionali
          come  previsto  dall'articolo  24,  comma  4,   assicurando
          comunque il rispetto  dei  principi  di  pubblicita'  e  di
          trasparenza.  Resta  fermo  il  divieto  di   frazionamento
          artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle  alle
          disposizioni  del  presente  codice.  Agli  affidatari  dei
          servizi di supporto di cui al presente comma  si  applicano
          le disposizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 24,
          comma   7,   comprensive   di   eventuali   incarichi    di
          progettazione. 
              12. Il soggetto responsabile dell'unita'  organizzativa
          competente   in   relazione    all'intervento,    individua
          preventivamente le  modalita'  organizzative  e  gestionali
          attraverso le quali garantire  il  controllo  effettivo  da
          parte  della  stazione  appaltante  sull'esecuzione   delle
          prestazioni, programmando accessi diretti  del  RUP  o  del
          direttore dei lavori o del  direttore  dell'esecuzione  sul
          luogo dell'esecuzione stessa, nonche'  verifiche,  anche  a
          sorpresa, sull'effettiva ottemperanza  a  tutte  le  misure
          mitigative e compensative,  alle  prescrizioni  in  materia
          ambientale,     paesaggistica,      storico-architettonica,
          archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli
          enti  e  dagli  organismi  competenti.  Il   documento   di
          programmazione, corredato  dalla  successiva  relazione  su
          quanto  effettivamente  effettuato,  costituisce  obiettivo
          strategico  nell'ambito   del   piano   della   performance
          organizzativa dei soggetti interessati  e  conseguentemente
          se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennita' di
          risultato.  La  valutazione  di   suddetta   attivita'   di
          controllo da parte dei competenti organismi di  valutazione
          incide anche sulla corresponsione degli  incentivi  di  cui
          all'articolo 113. 
              13.  E'  vietata,  negli  appalti  pubblici  di  lavori
          aggiudicati con la formula del contraente generale e  nelle
          altre    formule    di    partenariato    pubblico-privato,
          l'attribuzione  dei  compiti  di  responsabile  unico   del
          procedimento,  responsabile  dei  lavori,   direttore   dei
          lavori, di collaudatore allo stesso contraente  generale  o
          soggetto  aggiudicatario  dei  contratti  di   partenariato
          pubblico-privato o soggetti ad essi collegati. 
              14. Le centrali di committenza  e  le  aggregazioni  di
          stazioni appaltanti designano un RUP per  le  attivita'  di
          propria competenza con i compiti e le funzioni  determinate
          dalla  specificita'  e   complessita'   dei   processi   di
          acquisizione gestiti direttamente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35-bis  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione
          nella formazione di commissioni e nelle  assegnazioni  agli
          uffici). - 1. Coloro che sono stati condannati,  anche  con
          sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
          capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 
                a) non possono  fare  parte,  anche  con  compiti  di
          segreteria, di commissioni per l'accesso o la  selezione  a
          pubblici impieghi; 
                b) non possono essere assegnati, anche  con  funzioni
          direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
          finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
          nonche' alla concessione o all'erogazione  di  sovvenzioni,
          contributi, sussidi, ausili finanziari  o  attribuzioni  di
          vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
                c) non possono fare parte delle  commissioni  per  la
          scelta  del  contraente  per   l'affidamento   di   lavori,
          forniture e servizi, per la concessione o  l'erogazione  di
          sovvenzioni,  contributi,   sussidi,   ausili   finanziari,
          nonche'  per  l'attribuzione  di  vantaggi   economici   di
          qualunque genere. 
              2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi
          e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni
          e la nomina dei relativi segretari.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto  del
          Presidente della  repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  febbraio  2001,  n.
          42, S.O.: 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».