Art. 5 Modalita' e criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche 1. Le modalita' e i criteri di ripartizione del Fondo sono indicati nei commi 2 e 3. L'importo da corrispondere al personale e' ripartito, nei limiti percentuali di cui alle tabelle incluse nei commi 2 e 3. 2. Il 96,5 per cento della quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 4, e' ripartito in favore dei dipendenti da parte del dirigente o del responsabile di servizio competente nella misura determinata ai sensi del comma 6. La misura del beneficio e' determinata tenendo conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonche' dell'entita' e complessita' dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, all'interno degli intervalli di valori percentuali di seguito indicati: =========================================================== | LAVORI | Percentuale | +===============================+=========================+ | RUP | 15-20% | +-------------------------------+-------------------------+ | Collaboratori RUP (personale | | |amministrativo e tecnico di | | |staff) | 7-15% | +-------------------------------+-------------------------+ | Direttore Lavori | 20-25% | +-------------------------------+-------------------------+ | Direttori operativi e | | |collaboratori della direzione | | |lavori | 10-20% | +-------------------------------+-------------------------+ | Collaudatore tecnico | | |amministrativo e collaboratori | 10-15% | +-------------------------------+-------------------------+ | Collaudatore statico e | | |collaboratori | 10-12% | +-------------------------------+-------------------------+ | Incaricato della valutazione | | |preventiva dei progetti e | | |collaboratori | 5-8% | +-------------------------------+-------------------------+ | Incaricato della | | |programmazione della spesa per | | |investimenti e collaboratori | 2-4% | +-------------------------------+-------------------------+ | Incaricati della | | |predisposizione e del controllo| | |delle procedure di bando e di | | |esecuzione dei contratti e | | |collaboratori | 3-5% | +-------------------------------+-------------------------+ =========================================================== | SERVIZI E FORNITURE | Percentuale | +===============================+=========================+ | RUP | 20-25% | +-------------------------------+-------------------------+ | Collaboratori RUP (personale | | |amministrativo e tecnico di | | |staff) | 15-25% | +-------------------------------+-------------------------+ | Direttori della esecuzione dei| | |contratti di servizi - | | |Incaricato o commissione della | | |verifica di conformita' nei | | |contratti di forniture | 20-25% | +-------------------------------+-------------------------+ | Collaboratori del direttore | | |dell'esecuzione - collaboratori| | |dell'incaricato o commissione | | |della verifica dei contratti di| | |forniture | 5-15% | +-------------------------------+-------------------------+ | Incaricati della | | |predisposizione e del controllo| | |delle procedure di bando e | | |collaboratori | 5-10% | +-------------------------------+-------------------------+ | Incaricato della | | |programmazione della spesa per | | |investimenti e collaboratori | 5-10% | +-------------------------------+-------------------------+ | Collaudatore tecnico | | |amministrativo e collaboratori | 8-12% | +-------------------------------+-------------------------+ 3. Nei casi in cui le attivita' di programmazione - anche avente carattere straordinario - della spesa per investimenti siano svolte, pro quota, dal personale appartenente ai segretariati regionali, alle direzioni regionali musei e alle strutture centrali del Ministero, il 3,5% del totale delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, e' ripartito tra tale personale, tenendo conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nelle misure percentuali di seguito indicate: =========================================================== | PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER| | | INVESTIMENTI | Percentuale | +===============================+=========================+ | Personale appartenente ai | | |segretariati regionali o alle | | |direzioni regionali musei | 1,5% | +-------------------------------+-------------------------+ | Personale appartenente alle | | |strutture centrali del | | |Ministero che esprimono il | | |parere di competenza | 0,5% | +-------------------------------+-------------------------+ | Personale appartenente alle | | |strutture centrali del | | |Ministero che svolgono | | |attivita' di programmazione | | |della spesa per investimenti | 1,5% | +-------------------------------+-------------------------+ 4. Nei casi in cui il personale appartenente, rispettivamente, ai segretariati regionali, alle direzioni regionali musei e alle strutture centrali del Ministero non sia coinvolto nello svolgimento delle attivita' di programmazione - anche avente carattere straordinario - della spesa per investimenti, le quote percentuali spettanti a tali soggetti riportate nella tabella di cui al comma 3 incrementano la percentuale di cui al comma 2. 5. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore lavori, allo stesso e' riconosciuta la percentuale massima prevista per quella funzione. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, o altra figura tecnica, a esso compete una quota non inferiore a un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decentrata integrativa. 6. L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessita' dei singoli appalti e' demandata alla contrattazione decentrata integrativa. L'articolazione delle percentuali di cui al primo periodo non deve superare il totale delle somme disponibili. 7. In caso di incarico di funzioni tecniche conferito congiuntamente a piu' dipendenti, la ripartizione interna dell'importo da corrispondere e' definita nel decreto di cui all'articolo 4, comma 4, tenendo conto del ruolo, delle responsabilita', della complessita' e della natura delle attivita' da svolgere. 8. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, qualora le strutture ministeriali svolgano i compiti della centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti puo' essere riconosciuta ai dipendenti una quota parte, non superiore a un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo 113. Le modalita' di attribuzione degli incentivi ai destinatari sono stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa. 9. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del servizio o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purche' in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante e' corrisposto proporzionalmente solo per le attivita' espletate e certificate dal RUP. 10. Per gli appalti misti, ai sensi dell'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante scelga di aggiudicare un appalto unico, se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili la quantificazione del fondo avviene pro quota in relazione agli importi posti a base di gara relativi a lavori e a servizi e forniture, applicando per ciascuno di essi la ripartizione percentuale come definita per le singole tipologie di appalto, se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili e' applicata la ripartizione percentuale definita in base all'oggetto principale del contratto in questione. Per gli appalti suddivisi in lotti, la quantificazione del Fondo avviene per singolo lotto.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle premesse; - Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 28 (Contratti misti di appalto). - 1. I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o piu' tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti, che consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l'oggetto principale e' determinato in base al valore stimato piu' elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacita' prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto. 2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi per oggetto gli appalti contemplati nel presente codice e in altri regimi giuridici, si applicano i commi da 3 a 8. 3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 9. 4. Se una parte di un determinato contratto e' disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160. 5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal presente codice nonche' appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo codice, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti e' adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi. 6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si applica, salvo quanto previsto all'articolo 160, all'appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette. 7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari e di concessioni, il contratto misto e' aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purche' il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui al medesimo articolo 35. 8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12. 9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile e' determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione. 10. Nei settori speciali, nel caso di contratti destinati a contemplare piu' attivita', gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attivita' distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti e' adottata in base alle caratteristiche dell'attivita' distinta di cui trattasi. In deroga ai commi da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle attivita' interessate e' disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare piu' appalti distinti non puo' essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del presente codice. 11. A un appalto destinato all'esercizio di piu' attivita' si applicano le disposizioni relative alla principale attivita' cui e' destinato. 12. Nel caso degli appalti per cui e' oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita' siano principalmente destinati, le disposizioni applicabili sono determinate come segue: a) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attivita' cui e' destinato l'appalto e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti; b) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti se una delle attivita' cui e' destinato l'appalto e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni; c) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attivita' cui e' destinato l'appalto e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti e l'altra non e' soggetta ne' a tali disposizioni, ne' a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni. 12-bis. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto e' aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purche' il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35. 13.».