Art. 5 
 
          Modalita' e criteri di ripartizione delle risorse 
        del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche 
 
  1. Le modalita' e i criteri di ripartizione del Fondo sono indicati
nei  commi  2  e  3.  L'importo  da  corrispondere  al  personale  e'
ripartito, nei limiti percentuali di cui  alle  tabelle  incluse  nei
commi 2 e 3. 
  2. Il 96,5 per cento della quota del Fondo di cui  all'articolo  3,
comma 4, e' ripartito in favore dei dipendenti da parte del dirigente
o del responsabile di servizio competente nella misura determinata ai
sensi del comma 6. La misura del  beneficio  e'  determinata  tenendo
conto delle responsabilita' professionali  connesse  alle  specifiche
prestazioni   richieste,   nonche'   dell'entita'   e    complessita'
dell'opera, servizio o fornitura  da  realizzare,  all'interno  degli
intervalli di valori percentuali di seguito indicati: 
 
     ===========================================================
     |             LAVORI            |       Percentuale       |
     +===============================+=========================+
     | RUP                           |          15-20%         |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Collaboratori RUP (personale  |                         |
     |amministrativo e tecnico di    |                         |
     |staff)                         |          7-15%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Direttore Lavori              |          20-25%         |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Direttori operativi e         |                         |
     |collaboratori della direzione  |                         |
     |lavori                         |          10-20%         |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Collaudatore tecnico          |                         |
     |amministrativo e collaboratori |          10-15%         |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Collaudatore statico e        |                         |
     |collaboratori                  |          10-12%         |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Incaricato della valutazione  |                         |
     |preventiva dei progetti e      |                         |
     |collaboratori                  |           5-8%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Incaricato della              |                         |
     |programmazione della spesa per |                         |
     |investimenti e collaboratori   |           2-4%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Incaricati della              |                         |
     |predisposizione e del controllo|                         |
     |delle procedure di bando e di  |                         |
     |esecuzione dei contratti e     |                         |
     |collaboratori                  |           3-5%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
 
 
     ===========================================================
     |      SERVIZI E FORNITURE      |       Percentuale       |
     +===============================+=========================+
     | RUP                           |          20-25%         |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Collaboratori RUP (personale  |                         |
     |amministrativo e tecnico di    |                         |
     |staff)                         |          15-25%         |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Direttori della esecuzione dei|                         |
     |contratti di servizi -         |                         |
     |Incaricato o commissione della |                         |
     |verifica di conformita' nei    |                         |
     |contratti di forniture         |          20-25%         |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Collaboratori del direttore   |                         |
     |dell'esecuzione - collaboratori|                         |
     |dell'incaricato o commissione  |                         |
     |della verifica dei contratti di|                         |
     |forniture                      |          5-15%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Incaricati della              |                         |
     |predisposizione e del controllo|                         |
     |delle procedure di bando e     |                         |
     |collaboratori                  |          5-10%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Incaricato della              |                         |
     |programmazione della spesa per |                         |
     |investimenti e collaboratori   |          5-10%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Collaudatore tecnico          |                         |
     |amministrativo e collaboratori |          8-12%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
 
  3. Nei casi in cui le attivita' di programmazione  -  anche  avente
carattere straordinario - della spesa per investimenti siano  svolte,
pro quota, dal personale appartenente ai segretariati regionali, alle
direzioni regionali musei e alle strutture centrali del Ministero, il
3,5% del totale delle risorse di cui  all'articolo  3,  comma  4,  e'
ripartito tra tale personale,  tenendo  conto  delle  responsabilita'
professionali connesse alle specifiche prestazioni  richieste,  nelle
misure percentuali di seguito indicate:  
 
     ===========================================================
     | PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER|                         |
     |         INVESTIMENTI          |       Percentuale       |
     +===============================+=========================+
     | Personale appartenente ai     |                         |
     |segretariati regionali o alle  |                         |
     |direzioni regionali musei      |           1,5%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Personale appartenente alle   |                         |
     |strutture centrali del         |                         |
     |Ministero che esprimono il     |                         |
     |parere di competenza           |           0,5%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Personale appartenente alle   |                         |
     |strutture centrali del         |                         |
     |Ministero che svolgono         |                         |
     |attivita' di programmazione    |                         |
     |della spesa per investimenti   |           1,5%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
 
  4. Nei casi in cui il personale appartenente,  rispettivamente,  ai
segretariati  regionali,  alle  direzioni  regionali  musei  e   alle
strutture centrali del Ministero non sia coinvolto nello  svolgimento
delle  attivita'  di  programmazione   -   anche   avente   carattere
straordinario - della spesa per investimenti,  le  quote  percentuali
spettanti a tali soggetti riportate nella tabella di cui al  comma  3
incrementano la percentuale di cui al comma 2. 
  5. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia  svolta
dal direttore lavori, allo  stesso  e'  riconosciuta  la  percentuale
massima  prevista  per  quella  funzione.  Qualora  la  funzione   di
coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore  operativo,  o
altra figura tecnica, a esso compete una quota  non  inferiore  a  un
terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in  sede  di
contrattazione decentrata integrativa. 
  6. L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire  per
la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi  di  lavoro  e
della  complessita'   dei   singoli   appalti   e'   demandata   alla
contrattazione   decentrata   integrativa.   L'articolazione    delle
percentuali di cui al primo periodo non deve superare il totale delle
somme disponibili. 
  7.  In  caso   di   incarico   di   funzioni   tecniche   conferito
congiuntamente   a   piu'   dipendenti,   la   ripartizione   interna
dell'importo  da  corrispondere  e'  definita  nel  decreto  di   cui
all'articolo  4,  comma   4,   tenendo   conto   del   ruolo,   delle
responsabilita', della complessita' e della natura delle attivita' da
svolgere. 
  8. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del  Codice  dei  contratti
pubblici, qualora le strutture ministeriali svolgano i compiti  della
centrale unica di committenza  per  l'espletamento  di  procedure  di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di  altri  enti
puo' essere riconosciuta ai dipendenti una quota parte, non superiore
a un  quarto,  dell'incentivo  previsto  dal  comma  2  del  medesimo
articolo  113.  Le  modalita'  di  attribuzione  degli  incentivi  ai
destinatari sono  stabilite  in  sede  di  contrattazione  decentrata
integrativa. 
  9. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del
servizio o la fornitura si arresti per  ragioni  non  dipendenti  dal
personale incaricato, purche'  in  un  momento  successivo  all'avvio
della  procedura  di  affidamento,  il   compenso   incentivante   e'
corrisposto proporzionalmente  solo  per  le  attivita'  espletate  e
certificate dal RUP. 
  10. Per gli appalti misti, ai sensi dell'articolo 28 del Codice dei
contratti  pubblici,  qualora  la  stazione  appaltante   scelga   di
aggiudicare un appalto unico, se le diverse parti di  un  determinato
contratto sono oggettivamente separabili la quantificazione del fondo
avviene pro quota in relazione agli importi  posti  a  base  di  gara
relativi a lavori e a servizi e forniture, applicando per ciascuno di
essi  la  ripartizione  percentuale  come  definita  per  le  singole
tipologie di appalto, se le diverse parti di un determinato contratto
sono oggettivamente  non  separabili  e'  applicata  la  ripartizione
percentuale definita in base all'oggetto principale del contratto  in
questione. Per gli appalti suddivisi in lotti, la quantificazione del
Fondo avviene per singolo lotto. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'articolo 113, comma 5, del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note  alle
          premesse. 
              - Per l'articolo 113, comma 2, del decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle premesse; 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  28  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art.  28  (Contratti  misti  di  appalto).  -   1.   I
          contratti, nei settori ordinari o nei settori  speciali,  o
          le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito,  ad
          oggetto due o piu' tipi di  prestazioni,  sono  aggiudicati
          secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto  che
          caratterizza  l'oggetto   principale   del   contratto   in
          questione. Nel caso di contratti misti, che  consistono  in
          parte in servizi ai sensi della parte II, titolo  VI,  capo
          II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti  misti
          comprendenti  in  parte  servizi  e  in  parte   forniture,
          l'oggetto principale  e'  determinato  in  base  al  valore
          stimato piu' elevato tra quelli dei  rispettivi  servizi  o
          forniture.  L'operatore   economico   che   concorre   alla
          procedura  di  affidamento  di  un  contratto  misto   deve
          possedere  i  requisiti  di  qualificazione   e   capacita'
          prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione  di
          lavori, servizi, forniture prevista dal contratto. 
              2. Ai contratti  misti,  nei  settori  ordinari  e  nei
          settori  speciali,   aventi   per   oggetto   gli   appalti
          contemplati  nel  presente  codice  e   in   altri   regimi
          giuridici, si applicano i commi da 3 a 8. 
              3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
          oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6  e  7.
          Se le  diverse  parti  di  un  determinato  contratto  sono
          oggettivamente non separabili, si applica il comma 9. 
              4.  Se  una  parte  di  un  determinato  contratto   e'
          disciplinata   dall'articolo   346   del    Trattato    sul
          funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo
          15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160. 
              5. Nel caso di  contratti  aventi  ad  oggetto  appalti
          disciplinati dal presente codice nonche'  appalti  che  non
          rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo  codice,
          le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti  aggiudicatori
          possono scegliere di aggiudicare appalti  distinti  per  le
          parti distinte o di aggiudicare un  appalto  unico.  Se  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          scelgono di  aggiudicare  appalti  distinti  per  le  parti
          distinte, la decisione che determina quale regime giuridico
          si applica a ciascuno di tali appalti distinti e'  adottata
          in base alle caratteristiche della parte  distinta  di  cui
          trattasi. 
              6. Se le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti
          aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico,  il
          presente  decreto  si  applica,   salvo   quanto   previsto
          all'articolo  160,  all'appalto  misto  che  ne  deriva,  a
          prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe  un
          diverso regime giuridico e dal regime  giuridico  cui  tali
          parti sarebbero state altrimenti soggette. 
              7. Nel caso di contratti misti che contengono  elementi
          di appalti di  forniture,  lavori  e  servizi  nei  settori
          ordinari  e  di  concessioni,   il   contratto   misto   e'
          aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente
          codice che disciplinano gli appalti nei  settori  ordinari,
          purche' il valore stimato della  parte  del  contratto  che
          costituisce un appalto disciplinato da  tali  disposizioni,
          calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore  alla
          soglia pertinente di cui al medesimo articolo 35. 
              8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti
          nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali,  le
          norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi  5,
          6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12. 
              9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
          oggettivamente  non   separabili,   il   regime   giuridico
          applicabile e' determinato in base  all'oggetto  principale
          del contratto in questione. 
              10.  Nei  settori  speciali,  nel  caso  di   contratti
          destinati  a   contemplare   piu'   attivita',   gli   enti
          aggiudicatori  possono  scegliere  di  aggiudicare  appalti
          distinti per ogni attivita' distinta o  di  aggiudicare  un
          appalto  unico.  Se  gli  enti  aggiudicatori  scelgono  di
          aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il
          regime giuridico applicabile a  ciascuno  di  tali  appalti
          distinti  e'  adottata   in   base   alle   caratteristiche
          dell'attivita' distinta di cui trattasi. In deroga ai commi
          da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti
          aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico,  si
          applicano i commi 11  e  12.  Tuttavia,  quando  una  delle
          attivita' interessate e' disciplinata dall'articolo 346 del
          Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  o   dal
          decreto legislativo 15 novembre 2011, n.  208,  si  applica
          l'articolo  160.  La  decisione  di  aggiudicare  un  unico
          appalto e di aggiudicare piu'  appalti  distinti  non  puo'
          essere  adottata,  tuttavia,  allo   scopo   di   escludere
          l'appalto o gli appalti  dall'ambito  di  applicazione  del
          presente codice. 
              11.  A  un  appalto  destinato  all'esercizio  di  piu'
          attivita'  si  applicano  le  disposizioni  relative   alla
          principale attivita' cui e' destinato. 
              12. Nel caso degli appalti per  cui  e'  oggettivamente
          impossibile   stabilire    a    quale    attivita'    siano
          principalmente destinati, le disposizioni applicabili  sono
          determinate come segue: 
                a) l'appalto e' aggiudicato secondo  le  disposizioni
          del  presente  codice  che  disciplinano  gli  appalti  nei
          settori ordinari se una delle attivita'  cui  e'  destinato
          l'appalto  e'  disciplinata  dalle  disposizioni   relative
          all'aggiudicazione degli appalti  nei  settori  ordinari  e
          l'altra  dalle  disposizioni  relative   all'aggiudicazione
          degli appalti; 
                b) l'appalto e' aggiudicato secondo  le  disposizioni
          del presente codice che disciplinano  gli  appalti  se  una
          delle attivita' cui e' destinato l'appalto e'  disciplinata
          dalle  disposizioni   relative   all'aggiudicazione   degli
          appalti   e    l'altra    dalle    disposizioni    relative
          all'aggiudicazione delle concessioni; 
                c) l'appalto e' aggiudicato secondo  le  disposizioni
          del  presente  codice  che  disciplinano  gli  appalti  nei
          settori speciali se una delle attivita'  cui  e'  destinato
          l'appalto  e'  disciplinata  dalle  disposizioni   relative
          all'aggiudicazione degli appalti e l'altra non e'  soggetta
          ne'  a   tali   disposizioni,   ne'   a   quelle   relative
          all'aggiudicazione degli appalti  nei  settori  ordinari  o
          alle   disposizioni   relative   all'aggiudicazione   delle
          concessioni. 
              12-bis. Nel caso  di  contratti  misti  che  contengono
          elementi di appalti di  forniture,  lavori  e  servizi  nei
          settori speciali e di concessioni, il  contratto  misto  e'
          aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente
          codice che disciplinano gli appalti nei  settori  speciali,
          purche' il valore stimato della  parte  del  contratto  che
          costituisce un appalto disciplinato da  tali  disposizioni,
          calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore  alla
          soglia pertinente di cui all'articolo 35. 
              13.».