Art. 7 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei tempi o dei costi 1. L'importo da corrispondere ai dipendenti, a valere sulla quota del Fondo, e' ridotto nella misura prevista dal comma 3 in caso di incrementi dei tempi non conformi alle norme del Codice dei contratti pubblici, ai contratti, ai provvedimenti emessi dal dirigente della struttura nel conferimento degli incarichi per l'espletamento delle attivita' incentivate e ai provvedimenti emessi dal RUP. La riduzione di cui al primo periodo si applica quando gli incrementi dei tempi sono determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo. 2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 e' di competenza del dirigente o del responsabile di servizio che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonche' dell'attivazione del contraddittorio. 3. Nel caso di incrementi dei tempi di cui al comma 1, l'incentivo spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente o del responsabile di servizio della struttura ministeriale, nei confronti dei dipendenti responsabili, di una penale settimanale, pari all'1 per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del 20 per cento di tale importo. 4. Nel caso di incrementi dei tempi di cui al comma 1, tali da determinare l'applicazione di una penale superiore al 20 per cento dell'importo spettante o in mancanza di concreta attivita' da parte del dipendente incaricato, il dirigente o il responsabile di servizio della struttura ministeriale procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico, tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni, determina la perdita del diritto all'incentivo. 5. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per il Ministero ovvero incremento dei costi contrattuali. Qualora le violazioni e le responsabilita' del soggetto incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di cui al primo periodo, il compenso incentivante e' ridotto mediante l'applicazione di una penale non inferiore al dieci per cento dell'importo spettante e non superiore al trenta per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravita' dell'inadempimento. 6. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 5 e' di competenza del dirigente o del responsabile di servizio della struttura ministeriale che ha affidato l'incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, ai fini dell'attivazione del contraddittorio. 7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il dipendente responsabile e' tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, il Ministero procede in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque non puo' erogare ulteriori incentivi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.