Art. 7 
 
                  Riduzione dell'incentivo in caso 
                 di incrementi dei tempi o dei costi 
 
   1. L'importo da corrispondere ai dipendenti, a valere sulla  quota
del Fondo, e' ridotto nella misura prevista dal comma 3  in  caso  di
incrementi dei tempi non conformi alle norme del Codice dei contratti
pubblici, ai contratti, ai provvedimenti emessi dal  dirigente  della
struttura nel conferimento degli incarichi per  l'espletamento  delle
attivita' incentivate e ai provvedimenti emessi dal RUP. La riduzione
di cui al primo periodo si applica quando gli  incrementi  dei  tempi
sono   determinati   da   condotte    imputabili    ai    destinatari
dell'incentivo. 
  2. L'accertamento della sussistenza delle  circostanze  di  cui  al
comma 1 e' di competenza del dirigente o del responsabile di servizio
che  ha  affidato  il  relativo  incarico  che  vi  provvede   previa
comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale
recupero   dei   tempi   previsti,   nonche'   dell'attivazione   del
contraddittorio. 
  3. Nel caso di incrementi dei tempi di cui al comma 1,  l'incentivo
spettante  viene  ridotto  mediante  l'applicazione,  da  parte   del
dirigente  o   del   responsabile   di   servizio   della   struttura
ministeriale, nei  confronti  dei  dipendenti  responsabili,  di  una
penale settimanale, pari all'1 per cento dell'importo spettante, fino
ad un massimo del 20 per cento di tale importo. 
  4. Nel caso di incrementi dei tempi di cui  al  comma  1,  tali  da
determinare l'applicazione di una penale superiore al  20  per  cento
dell'importo spettante o in mancanza di concreta attivita'  da  parte
del dipendente incaricato, il dirigente o il responsabile di servizio
della struttura ministeriale procede alla  revoca  dell'incarico.  La
revoca dell'incarico, tempestivamente comunicata  all'Anagrafe  delle
prestazioni, determina la perdita del diritto all'incentivo. 
  5. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti  incaricati
che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello
svolgimento dei compiti assegnati si rendano  responsabili  di  gravi
negligenze,  gravi  errori  od  omissioni,  suscettibili  di   creare
pregiudizio  per   il   Ministero   ovvero   incremento   dei   costi
contrattuali. Qualora le violazioni e le responsabilita' del soggetto
incaricato non siano tali da configurare la  fattispecie  di  cui  al
primo  periodo,  il  compenso  incentivante   e'   ridotto   mediante
l'applicazione di  una  penale  non  inferiore  al  dieci  per  cento
dell'importo spettante e  non  superiore  al  trenta  per  cento  del
suddetto importo, proporzionata alla gravita' dell'inadempimento. 
  6. L'accertamento della sussistenza delle  circostanze  di  cui  al
comma 5 e' di competenza del dirigente o del responsabile di servizio
della struttura  ministeriale  che  ha  affidato  l'incarico  che  vi
provvede previa  comunicazione  al  personale  interessato,  ai  fini
dell'attivazione del contraddittorio. 
  7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6  il  dipendente  responsabile  e'
tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di  compenso.
Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla  restituzione,  il
Ministero procede in via giudiziale con aggravio di  spese  a  carico
del dipendente e comunque non  puo'  erogare  ulteriori  incentivi  a
favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.