Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.   All'onere   derivante   dall'attuazione   dell'articolo    XII
dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato  in
euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2023, si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per  il  medesimo
anno,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.