(Accordo-art. 10)
 
                             ARTICOLO X 
 
             Coproduzioni Cinematografiche Multilaterali 
 
  1.  Le  Parti  considerano  favorevolmente  la   realizzazione   di
coproduzioni cinematografiche tra produttori italiani e  messicani  e
produttori di uno o piu' Paesi  con  cui  una  o  entrambe  le  Parti
abbiano stipulato un Accordo di coproduzione cinematografica, purche'
non in contrasto con le rispettive legislazioni nazionali. 
  2. I requisiti volti ad ottenere l'approvazione delle  coproduzioni
cinematografiche multilaterali vengono analizzati caso per caso dalle
Autorita' competenti delle Parti. 
  3. Nelle  coproduzioni  cinematografiche  multilaterali,  la  quota
minoritaria finanziaria non puo' essere inferiore al 10%  (dieci  per
cento) e la quota maggioritaria non  puo'  essere  superiore  al  70%
(settanta per cento) del  costo  totale  della  coproduzione.  Se  un
coproduttore  e'  costituito   da   piu'   imprese,   la   quota   di
partecipazione di ogni singola impresa non puo' essere  inferiore  al
5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.