(Accordo-art. 11)
 
                             ARTICOLO XI 
 
            Facilitazione di Circolazione ed Importazione 
 
  1. Al personale tecnico-artistico che partecipa  alle  coproduzioni
cinematografiche, le Parti concedono ogni facilitazione per l'entrata
ed il soggiorno nel  proprio  territorio  nonche'  per  l'uscita  dal
territorio stesso. 
  2. Le Parti permettono, in conformita' con la propria  legislazione
nazionale,      l'importazione      temporanea      dell'attrezzatura
cinematografica necessaria per la realizzazione e per lo sfruttamento
delle coproduzioni cinematografiche.