(Accordo-art. 14)
 
                            ARTICOLO XIV 
 
                        Obblighi delle Parti 
 
  Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli  obblighi
delle Parti contraenti derivanti dal Diritto  Internazionale  e,  per
quanto concerne la Repubblica italiana, dalla  normativa  dell'Unione
Europea.