(Accordo-art. 4)
 
                             ARTICOLO IV 
 
     Condizioni Particolari delle Coproduzioni Cinematografiche 
 
  Le coproduzioni cinematografiche, ai sensi  del  presente  Accordo,
devono essere conformi alle seguenti condizioni: 
    1. Per ciascuna coproduzione cinematografica, la proporzione  dei
    rispettivi contributi  dei  coproduttori  puo'  variare  dal  20%
    (venti per cento) all'80% (ottanta per cento)  del  costo  totale
    della coproduzione cinematografica. 
    2. Nel caso in  cui  i  coproduttori  siano  costituiti  da  piu'
    imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola
    impresa puo' essere del 10% (dieci per cento)  del  costo  totale
    della coproduzione cinematografica. 
    3. Il coproduttore minoritario deve corrispondere  il  saldo  del
    proprio apporto finanziario entro 120 (centoventi)  giorni  dalla
    data di ricevimento del materiale necessario  alla  realizzazione
    della versione destinata al Paese minoritario. L'inadempimento di
    tale obbligo da parte del coproduttore  minoritario  comporta  la
    decadenza  della  coproduzione  cinematografica  fatte  salve  le
    condizioni che permettono di concedere la nazionalita'  al  Paese
    maggioritario. 
    4. Le coproduzioni cinematografiche devono essere  realizzate  da
    registi, tecnici ed artisti di nazionalita' messicana e  italiana
    o residenti permanenti negli Stati Uniti Messicani o soggiornanti
    di lungo periodo nella Repubblica Italiana, in  conformita'  alle
    rispettive  legislazioni  in  materia.  Per  quanto  riguarda  la
    Repubblica Italiana,  le  coproduzioni  cinematografiche  possono
    anche essere realizzate da registi, tecnici ed artisti  cittadini
    degli Stati Membri dell'Unione Europea. 
    5.  Per   esigenze   della   coproduzione   cinematografica,   la
    partecipazione di personale tecnico e artistico  di  nazionalita'
    differenti da quelle menzionate nel  precedente  comma  "4"  puo'
    essere  ammessa  solo  eccezionalmente,  previa  intesa  tra   le
    Autorita' competenti delle Parti. 
    6.  Le  coproduzioni  cinematografiche   devono   conseguire   un
    equilibrio generale nella partecipazione artistica, negli apporti
    finanziari nonche' nei mezzi  tecnici,  studi  e  laboratori.  La
    Commissione  Mista,  prevista  all'Articolo  XII   del   presente
    Accordo, esamina la sussistenza di tale equilibrio  e,  nel  caso
    non venisse riscontrato, determina le misure ritenute  necessarie
    per il suo conseguimento.