ARTICOLO IV Condizioni Particolari delle Coproduzioni Cinematografiche Le coproduzioni cinematografiche, ai sensi del presente Accordo, devono essere conformi alle seguenti condizioni: 1. Per ciascuna coproduzione cinematografica, la proporzione dei rispettivi contributi dei coproduttori puo' variare dal 20% (venti per cento) all'80% (ottanta per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica. 2. Nel caso in cui i coproduttori siano costituiti da piu' imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa puo' essere del 10% (dieci per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica. 3. Il coproduttore minoritario deve corrispondere il saldo del proprio apporto finanziario entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del materiale necessario alla realizzazione della versione destinata al Paese minoritario. L'inadempimento di tale obbligo da parte del coproduttore minoritario comporta la decadenza della coproduzione cinematografica fatte salve le condizioni che permettono di concedere la nazionalita' al Paese maggioritario. 4. Le coproduzioni cinematografiche devono essere realizzate da registi, tecnici ed artisti di nazionalita' messicana e italiana o residenti permanenti negli Stati Uniti Messicani o soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana, in conformita' alle rispettive legislazioni in materia. Per quanto riguarda la Repubblica Italiana, le coproduzioni cinematografiche possono anche essere realizzate da registi, tecnici ed artisti cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea. 5. Per esigenze della coproduzione cinematografica, la partecipazione di personale tecnico e artistico di nazionalita' differenti da quelle menzionate nel precedente comma "4" puo' essere ammessa solo eccezionalmente, previa intesa tra le Autorita' competenti delle Parti. 6. Le coproduzioni cinematografiche devono conseguire un equilibrio generale nella partecipazione artistica, negli apporti finanziari nonche' nei mezzi tecnici, studi e laboratori. La Commissione Mista, prevista all'Articolo XII del presente Accordo, esamina la sussistenza di tale equilibrio e, nel caso non venisse riscontrato, determina le misure ritenute necessarie per il suo conseguimento.