ARTICOLO VI Comproprieta' 1. La partecipazione ad una coproduzione cinematografica determina la comproprieta' dei relativi diritti patrimoniali come pure dei negativi o di qualsiasi supporto materiale, compreso il digitale, con cui viene realizzato il master originale. 2. Gli elementi materiali devono essere depositati, a nome di entrambi i coproduttori, in un laboratorio scelto di comune accordo, situato nel tenitorio appartenente ad una delle Parti, con accesso irrevocabile per entrambi i coproduttori ai fini dello svolgimento del lavoro necessario. 3. I titoli di testa o di coda, le presentazioni ed il materiale promozionale delle coproduzioni cinematografiche devono riportare l'esplicita menzione di "coproduzione cinematografica messico-italiana" o "italo-messicana".