(Accordo-art. 6)
 
                             ARTICOLO VI 
 
                            Comproprieta' 
 
  1. La partecipazione ad una coproduzione cinematografica  determina
la comproprieta' dei relativi  diritti  patrimoniali  come  pure  dei
negativi o di qualsiasi supporto materiale, compreso il digitale, con
cui viene realizzato il master originale. 
  2. Gli elementi materiali  devono  essere  depositati,  a  nome  di
entrambi i coproduttori, in un laboratorio scelto di comune  accordo,
situato nel tenitorio appartenente ad una delle  Parti,  con  accesso
irrevocabile per entrambi i coproduttori ai  fini  dello  svolgimento
del lavoro necessario. 
  3. I titoli di testa o di coda, le presentazioni  ed  il  materiale
promozionale delle  coproduzioni  cinematografiche  devono  riportare
l'esplicita     menzione     di     "coproduzione     cinematografica
messico-italiana" o "italo-messicana".