(Accordo-art. 7)
 
                            ARTICOLO VII 
 
                              Proventi 
 
  1. La ripartizione dei  proventi  deve  essere  proporzionale  agli
apporti finanziari totali dei coproduttori. 
  2.  La   ripartizione   puo'   effettuarsi   o   con   assegnazione
proporzionale dei proventi o secondo la ripartizione  geografica  dei
territori di sfruttamento oppure attraverso una combinazione dei  due
sistemi. Nel secondo caso bisogna tener  conto  della  differenza  di
grandezza che potrebbe esservi tra i mercati dei due Paesi. 
  3. La  ripartizione  dei  mercati  e  degli  introiti  deve  essere
sottoposta all'approvazione delle Autorita' competenti delle Parti. 
  4. L'esportazione delle coproduzioni  cinematografiche  compete  al
coproduttore maggioritario a meno che nel Contratto  di  coproduzione
cinematografica si stabilisca diversamente.