ARTICOLO IX Festival Cinematografici 1. La presentazione ai festival cinematografici delle coproduzioni cinematografiche compete al Paese al quale corrisponde la nazionalita' del coproduttore maggioritario, se non diversamente pattuito, previa approvazione delle Autorita' competenti di entrambe le Parti. 2. Nel caso di coproduzioni cinematografiche con partecipazione paritaria, la presentazione compete al Paese di nazionalita' del regista.