(Accordo-art. 9)
 
                             ARTICOLO IX 
 
                      Festival Cinematografici 
 
  1. La presentazione ai festival cinematografici delle  coproduzioni
cinematografiche  compete  al   Paese   al   quale   corrisponde   la
nazionalita' del  coproduttore  maggioritario,  se  non  diversamente
pattuito, previa approvazione delle Autorita' competenti di  entrambe
le Parti. 
  2. Nel caso di  coproduzioni  cinematografiche  con  partecipazione
paritaria, la presentazione compete  al  Paese  di  nazionalita'  del
regista.