(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
        NORME DI PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO III - COMMA 6 
 
  Le istanze di ammissione per la  realizzazione  delle  coproduzioni
cinematografiche  devono  essere  depositate  presso   le   Autorita'
competenti almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle  riprese
del film o dell'animazione principale. 
  Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti,  redatti
nella lingua rispettiva di ciascun Paese: 
    1. Il trattamento dettagliato dell'opera da realizzare. 
    2. Un documento comprovante che  la  proprieta'  dei  diritti  di
    autore per l'adattamento  cinematografico  sia  stata  legalmente
    acquisita in conformita' alle legislazioni di ogni  Parte  o,  in
    mancanza, un'opzione valida in merito all'opera originale. 
    3. Il Contratto  di  coproduzione  cinematografica  concluso  (un
    esemplare firmato e siglato, in duplice  copia)  con  riserva  di
    approvazione da parte delle Autorita' competenti. 
    Il Contratto di coproduzione cinematografica deve precisare: 
      a) il titolo e la sinossi della coproduzione cinematografica; 
      b) il nome dell'autore del soggetto o  dell'adattatore,  se  si
      tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria; 
      c) il nome del regista (e' ammessa una clausola di salvaguardia
      in caso di sostituzione); 
      d) il budget della coproduzione; 
      e) l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori; 
      f) la ripartizione dei proventi e dei mercati; 
      g) l'impegno dei  coproduttori  a  partecipare  alle  eventuali
      eccedenze di spese o a beneficiare  delle  economie  sul  costo
      della   coproduzione   cinematografica,   in   proporzione   ai
      rispettivi apporti; 
      h)  una  clausola  che  preveda   che   l'ammissione   ad   una
      coproduzione   cinematografica   non   impegni   le   Autorita'
      competenti delle Parti a rilasciare l'assenso per la proiezione
      in pubblico; 
      i) una clausola che regoli  le  condizioni  finanziarie  tra  i
      contraenti nel caso in cui le Autorita' competenti  dell'uno  o
      dell'altra Parte dovessero negare l'ammissione ai  benefici  di
      cui all'Articolo III - comma 2 del presente Accordo, dopo  aver
      esaminato la documentazione completa; 
      j) una clausola che prescriva le misure da adottare qualora  le
      Autorita' competenti delle Parti non autorizzino la  proiezione
      in  pubblico  della  coproduzione  cinematografica  nell'uno  o
      nell'altro territorio dei due Paesi ; 
      k) una clausola che impegni  il  coproduttore  maggioritario  a
      stipulare una polizza di assicurazione a copertura  dei  rischi
      di produzione e di tutti i rischi per il materiale originale di
      produzione; 
      l) le modalita' da  seguire  ai  fini  della  distribuzione  di
      premi,  riconoscimenti  e  vantaggi  finanziari  concessi  alla
      coproduzione cinematografica; 
      m)  la  data  approssimativa  dell'inizio   delle   riprese   o
      dell'animazione. 
    4. Il piano finanziario. 
    5. L'elenco degli elementi tecnico-artistici,  con  l'indicazione
    delle nazionalita' del personale ed i ruoli che  verranno  svolti
    dagli attori. 
    6. Il piano di lavorazione. 
  Le Autorita' competenti delle Parti possono richiedere precisazioni
e documenti complementari ritenuti necessari. 
  La sceneggiatura ed i dialoghi delle coproduzioni  cinematografiche
vanno  trasmessi  alle  Autorita'  competenti   delle   Parti   prima
dell'inizio delle riprese o dell'animazione. 
  Modifiche contrattuali possono essere  apportate  al  Contratto  di
coproduzione   cinematografica   depositato   presso   le   Autorita'
competenti. Tali modifiche devono essere sottoposte  all'approvazione
delle Autorita' competenti delle Parti prima che venga  terminata  la
coproduzione cinematografica. 
  La sostituzione di un coproduttore non puo' essere ammessa  che  in
casi eccezionali e per motivi  riconosciuti  validi  dalle  Autorita'
competenti di entrambe le Parti. 
  Le Autorita' competenti delle Parti si informano reciprocamente  in
merito alle decisioni assunte sui progetti presentati, allegando  una
copia  della  documentazione.  L'Autorita'  competente  relativa   al
coproduttore maggioritario  comunica  per  prima  il  proprio  parere
all'Autorita' competente del coproduttore minoritario.