Art. 3 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Dall'attuazione  delle   disposizioni   dell'Accordo   di   cui
all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della  finanza  pubblica.  I  soggetti  interessati  provvedono  agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci. 
  2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 22
e 23 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara'
fronte con apposito provvedimento legislativo.