Art. 17 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza  pubblica.  I  soggetti  pubblici  interessati
svolgono le attivita' previste dal presente decreto  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.