Art. 18 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Gli articoli 3, 4, 5, 6,  8,  9  e  10  non  si  applicano  alle
fattispecie in cui la condotta abbia ad oggetto uno dei biocidi, che,
ai sensi dell'articolo 89,  paragrafi  2,  3  e  4  del  regolamento,
ricadono sotto il regime autorizzatorio nazionale di cui all'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392,
o che sono di libera vendita. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 2 novembre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Cartabia, Ministro della giustizia 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
 
                                Cingolani, Ministro della transizione
                                ecologica 
 
                                Giorgetti,  Ministro  dello  sviluppo
                                economico 
 
                                Franco,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Gelmini,  Ministro  per  gli   affari
                                regionali e le autonomie 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
          Note all'art. 18: 
              -  Per  l'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 ottobre  1998,  n.  392  si  veda  nelle  note
          all'art. 14.