Art. 4 
 
Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del  Capo
  III del regolamento  in  materia  di  restrizioni  all'uso  e  allo
  stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle  miscele
  di mercurio 
 
  1. Chiunque utilizza il mercurio e  i  composti  del  mercurio  nei
processi di fabbricazione di cui all'allegato III, parti I e II,  del
regolamento  in  violazione  di  quanto  disposto  dall'articolo   7,
paragrafi  1  e  2,  del  regolamento  e'  punito  con  la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro. 
  2. Chiunque effettua lo stoccaggio temporaneo  di  mercurio  e  dei
composti del mercurio, nonche'  delle  miscele  di  mercurio  di  cui
all'allegato I del  regolamento  in  violazione  di  quanto  disposto
dall'articolo 7, paragrafo  3,  del  regolamento  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro. 
  3. Gli operatori economici  che  violano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento sono puniti  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro. 
  4.  Chiunque  svolge  attivita'  di  estrazione  e   trasformazione
dell'oro in violazione di quanto disposto dall'articolo 9,  paragrafo
1,  del  regolamento  e'  punito  con  la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro. 
  5. Gli odontoiatri che utilizzano amalgama dentale in violazione di
quanto disposto dall'articolo 10, paragrafi 1 e  2,  del  regolamento
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000  euro
a 100.000 euro. 
  6. Gli odontoiatri che utilizzano l'amalgama  dentale  o  rimuovono
otturazioni  contenenti  amalgama  dentale  ovvero  denti  con   tali
otturazioni  in  violazione  di  quanto  disposto  dall'articolo  10,
paragrafo  4,  del  regolamento   sono   puniti   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000  euro  a  20.000  euro  e  con  la
chiusura temporanea dell'attivita' fino all'installazione  di  idonei
separatori di amalgama. 
  7. Gli odontoiatri che non assicurano che la gestione e la raccolta
dei loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e  le
otturazioni di amalgama nonche' i denti, o  loro  parti,  contaminati
con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o  da
un'impresa  per  la  gestione  dei  rifiuti  autorizzata  ovvero  che
rilasciano direttamente o indirettamente  tali  rifiuti  di  amalgama
nell'ambiente secondo quanto disposto dall'articolo 10,  paragrafo  6
del  regolamento,  sono  puniti  con   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.