Art. 12 
 
       Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato 
 
  1. In relazione agli scambi di informazioni e  analisi  di  cui  al
presente decreto, si applicano le disposizioni di cui  agli  articoli
2-undecies e 2-duodecies del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196 e all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo degli articoli 2-undecies e 2-duodecies  del
          decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
          materia  di  protezione   dei   dati   personali,   recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che  abroga  la  direttiva  95/46/CE),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio  2003,  n.  174,  S.O.,  cosi'
          recita: 
                «Art.    2-undecies    (Limitazioni    ai     diritti
          dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli  articoli  da
          15 a 22 del Regolamento non possono essere  esercitati  con
          richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai
          sensi   dell'articolo   77    del    Regolamento    qualora
          dall'esercizio  di   tali   diritti   possa   derivare   un
          pregiudizio effettivo e concreto: 
                  a)   agli   interessi   tutelati   in   base   alle
          disposizioni in materia di riciclaggio; 
                  b)   agli   interessi   tutelati   in   base   alle
          disposizioni  in  materia  di  sostegno  alle  vittime   di
          richieste estorsive; 
                  c)  all'attivita'   di   Commissioni   parlamentari
          d'inchiesta  istituite  ai  sensi  dell'articolo  82  della
          Costituzione; 
                  d) alle attivita' svolte da un  soggetto  pubblico,
          diverso dagli enti pubblici economici, in base ad  espressa
          disposizione di legge,  per  esclusive  finalita'  inerenti
          alla  politica  monetaria  e  valutaria,  al  sistema   dei
          pagamenti, al controllo degli intermediari  e  dei  mercati
          creditizi e finanziari,  nonche'  alla  tutela  della  loro
          stabilita'; 
                  e) allo svolgimento delle investigazioni  difensive
          o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 
                  f) alla riservatezza dell'identita' del  dipendente
          che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n.  179,
          l'illecito di cui sia venuto a conoscenza  in  ragione  del
          proprio ufficio; 
                  f-bis)   agli   interessi   tutelati   in   materia
          tributaria  e   allo   svolgimento   delle   attivita'   di
          prevenzione e contrasto all'evasione fiscale. 
                2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica
          quanto previsto dai regolamenti parlamentari  ovvero  dalla
          legge  o   dalle   norme   istitutive   della   Commissione
          d'inchiesta. 
                3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e),
          f) e f-bis)  i  diritti  di  cui  al  medesimo  comma  sono
          esercitati conformemente alle disposizioni di  legge  o  di
          regolamento che regolano  il  settore,  che  devono  almeno
          recare misure dirette a  disciplinare  gli  ambiti  di  cui
          all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.  L'esercizio
          dei medesimi diritti puo', in ogni caso, essere  ritardato,
          limitato o escluso con comunicazione motivata e resa  senza
          ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione  possa
          compromettere la finalita' della limitazione, per il  tempo
          e nei limiti in cui cio' costituisca una misura  necessaria
          e proporzionata, tenuto conto dei  diritti  fondamentali  e
          dei  legittimi  interessi  dell'interessato,  al  fine   di
          salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere  a),
          b),  d),  e),  f)  e  f-bis).  In  tali  casi,  i   diritti
          dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il
          Garante con le modalita' di cui all'articolo 160.  In  tale
          ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver  eseguito
          tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un  riesame,
          nonche' del diritto dell'interessato  di  proporre  ricorso
          giurisdizionale.  Il  titolare  del   trattamento   informa
          l'interessato delle facolta' di cui al presente comma.» 
                «Art.  2-duodecies  (Limitazioni   per   ragioni   di
          giustizia).  -  1.  In   applicazione   dell'articolo   23,
          paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in  relazione  ai
          trattamenti di dati personali  effettuati  per  ragioni  di
          giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi  agli  uffici
          giudiziari di  ogni  ordine  e  grado  nonche'  dinanzi  al
          Consiglio superiore della magistratura e agli altri  organi
          di autogoverno delle  magistrature  speciali  o  presso  il
          Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di  cui
          agli articoli  da  12  a  22  e  34  del  Regolamento  sono
          disciplinati nei limiti e con le modalita'  previste  dalle
          disposizioni di legge o di Regolamento  che  regolano  tali
          procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
          23, paragrafo 2, del Regolamento. 
                2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei
          diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli
          da 12 a 22 e 34 del  Regolamento  possono,  in  ogni  caso,
          essere ritardati, limitati  o  esclusi,  con  comunicazione
          motivata e resa senza ritardo all'interessato, a  meno  che
          la comunicazione possa  compromettere  la  finalita'  della
          limitazione, nella misura  e  per  il  tempo  in  cui  cio'
          costituisca una misura necessaria e  proporzionata,  tenuto
          conto dei diritti fondamentali e  dei  legittimi  interessi
          dell'interessato, per  salvaguardare  l'indipendenza  della
          magistratura e dei procedimenti giudiziari. 
                3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3,  terzo,
          quarto e quinto periodo. 
                4.  Ai  fini  del  presente  articolo  si   intendono
          effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti  di  dati
          personali correlati alla trattazione giudiziaria di  affari
          e di controversie, i trattamenti effettuati in  materia  di
          trattamento  giuridico  ed  economico  del   personale   di
          magistratura,  nonche'  i  trattamenti  svolti  nell'ambito
          delle attivita' ispettive su uffici giudiziari. Le  ragioni
          di  giustizia  non  ricorrono  per  l'ordinaria   attivita'
          amministrativo-gestionale di personale, mezzi o  strutture,
          quando  non  e'  pregiudicata   la   segretezza   di   atti
          direttamente  connessi  alla  trattazione  giudiziaria   di
          procedimenti.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  14  del   citato   decreto
          legislativo 18 maggio 2018, n. 51, cosi' recita: 
                «Art.  14  (Limitazioni  dell'esercizio  dei  diritti
          dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli  10,
          11 e 12, relativamente ai dati personali contenuti  in  una
          decisione giudiziaria,  in  atti  o  documenti  oggetto  di
          trattamento nel  corso  di  accertamenti  o  indagini,  nel
          casellario  giudiziale  o  in  un  fascicolo   oggetto   di
          trattamento nel corso di un procedimento penale o  in  fase
          di  esecuzione  penale,  sono  esercitati  conformemente  a
          quanto  previsto  dalle  disposizioni   di   legge   o   di
          regolamento che  disciplinano  tali  atti  e  procedimenti.
          Chiunque vi abbia interesse, durante il procedimento penale
          o dopo la sua definizione, puo' chiedere, con le  modalita'
          di cui all'articolo 116 del codice di procedura penale,  la
          rettifica, la  cancellazione  o  la  limitazione  dei  dati
          personali che lo riguardano. Il  giudice  provvede  con  le
          forme dell'articolo 130 del codice di procedura penale. 
                2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei
          diritti di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e  12,  comma
          5, nonche' l'adempimento dell'obbligo di  cui  all'articolo
          10, comma 2, possono essere ritardati, limitati o  esclusi,
          con disposizione di legge  o  di  regolamento  adottato  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 2, nella misura e per il tempo
          in  cui  cio'   costituisca   una   misura   necessaria   e
          proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e  dei
          legittimi interessi della  persona  fisica  interessata  al
          fine di: 
                  a) non compromettere il buon  esito  dell'attivita'
          di prevenzione, indagine, accertamento e  perseguimento  di
          reati  o   l'esecuzione   di   sanzioni   penali,   nonche'
          l'applicazione delle  misure  di  prevenzione  personali  e
          patrimoniali e delle misure di sicurezza; 
                  b) tutelare la sicurezza pubblica; 
                  c) tutelare la sicurezza nazionale; 
                  d) tutelare i diritti e le liberta' altrui.».